COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 367/14-15/PF Proc. 784pf 13-14/GR/mg – N. 352 – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MASALA EMILIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POL. FELDI EBOLI): ART. 1BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 61 N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. BROGNA FULVIO (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ POL. FELDI EBOLI): ART. 1BIS, COMMA 1, ED ART. 15, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 41 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO; A CARICO DELLA SOCIETA’ POL. FELDI EBOLI: ARTICOLO 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 367/14-15/PF Proc. 784pf 13-14/GR/mg – N. 352 - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MASALA EMILIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POL. FELDI EBOLI): ART. 1BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 61 N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. BROGNA FULVIO (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ POL. FELDI EBOLI): ART. 1BIS, COMMA 1, ED ART. 15, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 41 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO; A CARICO DELLA SOCIETA’ POL. FELDI EBOLI: ARTICOLO 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, visto il suo atto di contestazione in data 27.6.2016, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Procuratore Federale Aggiunto, avv. Giorgio Ricciardi, in data 16.5.2016 a carico dei tesserati e della società, di cui all’epigrafe, per le motivazioni in esso indicate; osserva: alla riunione del 21 luglio 2016 era presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Biagio Romano, che la ha rappresentata in udienza. Era altresì presente il sig. Masala Emilio, personalmente e nella qualità di presidente della A.S.D. Pol. Feldi Eboli; non era presente il sig. Brogna Fulvio, il quale, però, era rappresentato dal proprio legale, che lo rappresentava e difendeva. Il Rappresentante della Procura Federale ed i deferiti (come sopra indicati), congiuntamente, rappresentavano di aver raggiunto accordo di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. e formulavano richiesta di applicare le seguenti sanzioni: mesi otto di squalifica ed euro 200,00 di ammenda per il sig. Brogna Fulvio; euro 200,00 di ammenda per il sig. Masala Emilio; euro 900,00 di ammenda per la società A.S.D. Pol. Feldi Eboli. In punto di fatto, sono fondate infatti le conclusioni alle quali è pervenuta la Procura Federale, la quale ha accertato che a) nella gara Pol. Feldi Eboli – Pol. Agrese del 27.1.2014, valida per il torneo Provinciale Giovanissimi fascia B, vi fu, da parte dell’allenatore sig. Brogna Fulvio, la sostituzione del calciatore con la maglia n. 2, abbinata a un nominativo, senza possibilità di identificare il calciatore che effettivamente disputò la partita, b) lo stesso allenatore rese dichiarazioni mendaci in sede di audizione presso la Procura Federale sia in ordine alla sua posizione di tesserato della società oggi deferita sia in ordine agli accadimenti nel corso della gara in questione sia in ordine alla sua complessiva attività di tecnico in seno alla medesima società, c) il comportamento del sig. Brogna, nel corso delle indagini, fu caratterizzato da ritrattazioni e reticenze in ordine alle sue attività di commissario di campo e di responsabile per l’iscrizione alla scuola calcio Alburni Sele Tanagro. In relazione ai fatti accertati, sono stati deferiti il sig. Brogna, il Presidente Masala (per il principio di immedesimazione organica con la società, attesa l’impossibilità di identificare il calciatore che sostituì il calciatore che avrebbe dovuto giocare con la maglia n.2), nonché la società Feldi Eboli, per responsabilità diretta ed oggettiva. Il Collegio ritiene che il deferimento sia fondato e motivato e che sussista la responsabilità dei deferiti. Quanto alla commisurazione della sanzione, prendendosi atto del patteggiamento innanzi richiamato, si ritiene congrua la applicazione delle sanzioni, secondo quanto previsto nell’accordo tra le parti ai sensi dell’art. 23 C.G.S. P.Q.M. DELIBERA in esito al deferimento in esame, infliggere ai deferiti le seguenti sanzioni, in conformità a quanto patteggiato tra le parti, ai sensi dell’art. 23 del C.G.S.: mesi otto di squalifica ed euro 200,00 di ammenda al sig. Brogna Fulvio; euro 200,00 di ammenda al sig. Masala Emilio; euro 900,00 di ammenda alla società ASD Feldi Eboli.
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