COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 328/15-16/PF Proc. 987pf 15-16/AA/ac/cf – N. 354. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Maio Lucio b) Del calciatore Merola Cristian c) Del dirigente accompagnatore Sottolano Sabato per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF nonché della società Cannalonga ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: Cannalonga / FIPE Pollese del 18.01.2015 – Cannalonga / Alfanese del 24.01.2015 (Campionato Regionale 1^ Categoria – stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 328/15-16/PF Proc. 987pf 15-16/AA/ac/cf – N. 354. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Maio Lucio b) Del calciatore Merola Cristian c) Del dirigente accompagnatore Sottolano Sabato per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF nonché della società Cannalonga ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: Cannalonga / FIPE Pollese del 18.01.2015 – Cannalonga / Alfanese del 24.01.2015 (Campionato Regionale 1^ Categoria – stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza di discussione (18.07.2016), i deferiti, sebbene regolarmente convocati non sono comparsi né hanno presentato memorie difensive. Era presente soltanto il Rappresentante della Procura Federale il quale chiedeva breve rinvio per articolare le richieste, le quali venivano formulate alla successiva riunione del 25.07.2016. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e formulava le seguenti sanzioni: per il calciatore Merola Cristian DODICI gare di squalifica; per il presidente ed il dirigente mesi 18 di inibizione e per la società 2 punti di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 12.05.2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Letti gli atti, esaminate approfonditamente la vicenda. Esaminati gli atti, valutata la vicenda, ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Merola Cristian, la sanzione della squalifica per TRE giornate effettive di gara; al sig. Maio Lucio (presidente) ed al sig. Sottolano sabato (dirigente accompagnatore) CINQUE mesi di inibizione per ciascuno, ed alla società Cannalonga, l’ammenda di € 500,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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