COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N.423/15-16/PF Proc. 641/1308 pf15-16 AA/ac/cc – N. 423 – DEFERIMENTO DELLA POCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DEL SIG. VECCIA MODESTO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ AC VOLTURNIA BAIA e LATINA) ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. ACHILLE FARAONE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ FC VOLTURNIA BAIA e LATINA) ART. 1BIS COMMA 1 e 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. RAFFAELE TEMPERATO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETA’ FC VOLTURNIA BAIA e LATINA) ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S.; A CARICO DELLA SOCIETÀ FC VOLTURNIA BAIA E LATINA EX ART. 4 , COMMI 1 e 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N.423/15-16/PF Proc. 641/1308 pf15-16 AA/ac/cc - N. 423 – DEFERIMENTO DELLA POCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DEL SIG. VECCIA MODESTO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ AC VOLTURNIA BAIA e LATINA) ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. ACHILLE FARAONE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ FC VOLTURNIA BAIA e LATINA) ART. 1BIS COMMA 1 e 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. RAFFAELE TEMPERATO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETA’ FC VOLTURNIA BAIA e LATINA) ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S.; A CARICO DELLA SOCIETÀ FC VOLTURNIA BAIA E LATINA EX ART. 4 , COMMI 1 e 2 DEL C.G.S. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, verifica la regolarità delle notificazioni. Per la gara Apollosa – Fc Volturnia Baia e Latina del 03/05/2015. La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla predetta gara del calciatore di parte sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta, altresì, la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura amministrativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in distinta era regolarmente tesserato .Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Sportivo Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza di discussione (5.09.2016), i deferiti benché convocati non sono comparsi. il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore 6 gare di squalifica; per il presidente ed il dirigente 1 anno e 6 mesi di inibizione ciascuno e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 13/07/2016, data dell’iniziale deferimento. Ritiene pertanto il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale territoriale, DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Achille Faraone: 3 (tre) giornate effettive di squalifica; al Sig. Modesto Veccia (Presidente): 3 8tre) mesi di inibizione; al dirigente Temperato Raffaele: 3 (tre) mesi di inibizione; alla società AC Volturnia Baia e Latina l’ammenda di Euro 400,00 (quattrocento). Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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