COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 368/15-16/pf DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A carico: a) De Simone Luigi, Presidente della società Virtus Sant’Anastasia, per violazione dell’art. 1 bis comma 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli art. 10 comma 2 del C.G.S.,39 del N.O.I.F. e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. b) De Martino Vincenzo, calciatore della società Virtus Sant’Anastasia, per violazione dell’art. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli art. 10 comma 2 del C.G.S.,39 del N.O.I.F. e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. c) Giuliano Mario ,dirigente della società Virtus Sant’Anastasia, per violazione dell’art. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli art. 10 comma 2 del C.G.S., 39 del N.O.I.F. e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 368/15-16/pf DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A carico: a) De Simone Luigi, Presidente della società Virtus Sant’Anastasia, per violazione dell’art. 1 bis comma 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli art. 10 comma 2 del C.G.S.,39 del N.O.I.F. e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. b) De Martino Vincenzo, calciatore della società Virtus Sant’Anastasia, per violazione dell’art. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli art. 10 comma 2 del C.G.S.,39 del N.O.I.F. e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. c) Giuliano Mario ,dirigente della società Virtus Sant’Anastasia, per violazione dell’art. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli art. 10 comma 2 del C.G.S., 39 del N.O.I.F. e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. Questo Tribunale procedeva a convocare per la data odierna i soggetti deferiti (come si evince dalla comunicazione agli atti). Nel corso della riunione odierna compariva il presidente della società De Simone Luigi il quale deposita la seguente documentazione che era stata già trasmessa alla Procura Federale e precisamente: 1) richiesta di tesseramento del calciatore De Martino Vincenzo; 2) Tabulato della società Virtus Sant’Anastasia dal quale risulta che il predetto calciatore matricola 4308486 è stato tesserato dal 23/09/2014; 3) certificato medico d’idoneità del calciatore De Martino Vincenzo emesso in data 20/10/2014. Inoltre nel corso dell’audizione il Presidente della società precisava che nella Virtus Sant’Anastasia non ha mai militato altro calciatore a nome De Martino Vincenzo. Per tale motivo, la Procura Federale dopo aver esaminato la documentazione prodotta dal Presidente della società constatava che effettivamente il calciatore deferito risultava invece regolarmente tesserato per la società Virtus Sant’Anastasia e per tempo dal 23/09/2014 con numero di matricola 4308486 e di conseguenza chiedeva di non doversi procedere. Il Tribunale Federale Territoriale visti gli atti ufficiali, esaminata la documentazione versata in atti unitamente agli atti prodotti dal Presidente della società Virtus Sant’Anastasia nel corso della riunione odierna rileva che la Procura Federale ha erroneamente deferito il calciatore De Martino Vincenzo risultando lo stesso regolarmente tesserato per la società con matricola n. 4308486 dal 23/09/2016 e pertanto, PQM Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania DELIBERA Di non doversi procedere nei confronti dei soggetti deferiti risultando palese la regolarità del tesseramento del calciatore De Martino Vincenzo.
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