COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 412/15-16/pf DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A carico: a ) Del calciatore (minorenne) Delli Curti Raffaele,per violazione dell’Art. 1 comma 1 e 5 in relazione all’ Art. 39 e 43 del N.O.I.F. , per le gare : – Teverola 1997 / Recale 2002 Camorani del 29/11/2014 – Olimpia Sant’Arpino / Recale 2002 Camorani del 20/12/2004 – Recale 2002/ Oasi Givani Carinola del 04/00/2015 – Recale 2002 Camorani / Olimpa Sant’Arpino

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 412/15-16/pf DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A carico: a ) Del calciatore (minorenne) Delli Curti Raffaele,per violazione dell’Art. 1 comma 1 e 5 in relazione all’ Art. 39 e 43 del N.O.I.F. , per le gare : - Teverola 1997 / Recale 2002 Camorani del 29/11/2014 - Olimpia Sant’Arpino / Recale 2002 Camorani del 20/12/2004 - Recale 2002/ Oasi Givani Carinola del 04/00/2015 - Recale 2002 Camorani / Olimpa Sant’Arpino La Procura Federale ha contestato al prevenuti calciatore minorenne Delli Curti Raffaele la partecipazione alle gare epigrafe malgrado non fosse tesserato. Il Presidente e la società Recale 2002 Camorani si sono avvalse dell’ Art. 32 sexies del C.G.S. Ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo, ha deferito il solo calciatore dinanzi a questo Tribunale. Che fissava l’odierna riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine al deferito per il deposito di memorie difensive. Il deferito non ha fatto pervenire memorie né è comparso all’udienza del 12/09/2016 benchè regolarmente avvisato. La Procura Federale ha concluso per la declaratoria di responsabilità e richiedeva 12 gare di squalifica. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”,dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania DELIBERA di ritenere il deferito Delli Curti Raffaele responsabile delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare la squalifica per 4 giornate di gara. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it