COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 432/15-16/pf DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A carico di: Sig. Rozza Pietropaolo, Presidente U.S.D. G. Carotenuto; I calciatori: Antonio Acierno e Vincenzo Savino, per aver gli stessi disputato, in posizione irregolare la gara: U.S.D. G. Carotenuto / Solofra del 25/10/2015

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 432/15-16/pf DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A carico di: Sig. Rozza Pietropaolo, Presidente U.S.D. G. Carotenuto; I calciatori: Antonio Acierno e Vincenzo Savino, per aver gli stessi disputato, in posizione irregolare la gara: U.S.D. G. Carotenuto / Solofra del 25/10/2015 La Procura Federale ha rilevato che le parti in epigrafe indicati sono stati impiegati nella gara su indicata dalla società U.S.D. G. Carotenuto, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale ( allo stato non identificabile dall’esame della distinta di gara) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Pietropaolo Rozza l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. U.S.D. G. Carotenuto ed il suo Presidente Sig. Pietropaolo Rozza non facevano pervenire memorie difensive Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 12/09/2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Antonio Acierno e Vincenzo Savino ( 6 ) giornate di squalifica per il primo e di ( 3 ) giornate di squalifica per il secondo, per il Presidente Rozza Pietropaolo la sanzione di anni 1 mesi 6 di inibizione, e per la società U.S.D. G. Carotenuto la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. U.S.D. G. Carotenuto alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori Antonio Acierno e Vincenzo Savino sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Antonio Acierno e Vincenzo Savino la squalifica per ( 3 ) giornate di gara ciascuno, al Presidente Rozza Pietropaolo l’inibizione per mesi ( 8 ) ed alla società U.S.D. G. Carotenuto l’ammenda di € 200,00 ed un (1) punto di penalizzazione. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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