COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 430/15-16/pf Componenti: DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A carico di: Sig. Volpe Luigi, Presidente A.S.D. Rutino Sport; il calciatore Dridi Hamza per aver disputato, in posizione irregolare la gara, Sicignano / A.S.D. Rutino Sport del 31/10/13;Sig. Mautone Vincenzo dirigente della società A.S.D. Rutino Sport; e la società A.S.D. Rutino Sport.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 430/15-16/pf Componenti: DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A carico di: Sig. Volpe Luigi, Presidente A.S.D. Rutino Sport; il calciatore Dridi Hamza per aver disputato, in posizione irregolare la gara, Sicignano / A.S.D. Rutino Sport del 31/10/13;Sig. Mautone Vincenzo dirigente della società A.S.D. Rutino Sport; e la società A.S.D. Rutino Sport. La Procura Federale ha rilevato che le parti in epigrafe indicati sono stati impiegati nella gara su indicata dalla società A.S.D. Rutino Sport, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Mautone Vincenzo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Volpe Luigi l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Rutino Sport ed il suo Presidente Sig. Volpe Luigi non facevano pervenire memorie difensive Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 12/09/2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Dridi Hamza ( 3 ) giornate di squalifica,per il dirigente Sig. Mautone Vincenzo anni uno ( 1 ) mesi ( 6 ), per il Presidente Volpe Luigi la sanzione di anni 1 mesi 6 di inibizione, e per la società A.S.D. Rutino Sport la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. A.S.D. Rutino Sport alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Dridi Hamza è stato impegnato in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Dridi Hamza la squalifica per (3) giornate di gara, al dirigente Sig. Mautone Vincenzo l’inibizione per mesi (8), al Presidente Volpe Luigi l’inibizione per mesi ( 8 ) ed alla società A.S.D. Rutino Sport l’ammenda di € 200,00 . Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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