COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 358/15-16/pf DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A carico di: Del calciatore Petolocchio Matteo; della società A.S.D. Futsal Claravi. Per le gare: Caggianese – A.S.D. Futsal Claravi del 26/09/2015 Futsal Rota – A.S.D. Futsal Claravi del 7/10/2015

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 358/15-16/pf DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A carico di: Del calciatore Petolocchio Matteo; della società A.S.D. Futsal Claravi. Per le gare: Caggianese – A.S.D. Futsal Claravi del 26/09/2015 Futsal Rota – A.S.D. Futsal Claravi del 7/10/2015 Per la violazione dell’Art. 1 bis in relazione all’ Art. 22,commi 3 e 6 ed a titolo di responsabilità oggettiva la società ex art. 4,comma 2 del C.G.S., per i comportamenti del calciatore di cui sopra. La Procura Federale ha contestato al prevenuto calciatore minorenne Petolocchio Matteo la partecipazione alle gare epigrafe malgrado fosse sottoposto a squalifica, come da c.u. 23 del 25/09/2014. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo, per cui ha deferito il medesimo a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società,responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei proprio tesserati. Il tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non hanno fatto pervenire memorie né è comparso all’udienza del 12/09/2016 benchè regolarmente avvisato. La Procura Federale ha concluso per la declaratoria di responsabilità per tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per Petolicchio Matteo (1) giornata di squalifica e per la società Futsal Claravi (1) un punto di penalizzazione ed euro 500,00 di ammenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”,dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui nel prosieguo Dal comunicato n. 23 del 25/09/2014 risulta infatti che il calciatore incolpato fu squalificato per una giornata effettiva in relazione alla gara di Coppa Italia Calcio a 5 del 17/9/2014 e che la prima gara successivamente disputata è la prima delle due in epigrafe indicate, vale a dire quella del 26/9/2015; l’illecito disciplinare non sussiste quindi,evidentemente, in relazione alla gara del 7/10/2015. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte alla gara del 26/9/2015 e di applicare al calciatore Petolicchio Matteo 1 gara di squalifica ed alla società 1 punto di penalizzazione ed euro 100,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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