COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 428/15-16/pf DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Iervolino Salvatore, Presidente, nonché dirigente accompagnatore dell’ASIA A.S.D.; Ia calciatrice: Boccia Melissa per avere la stessa disputato, in posizione irregolare la gara Centro Ester / ASIA A.S.D. del 1.1.2015. Società ASIA A.S.D..

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 428/15-16/pf DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Iervolino Salvatore, Presidente, nonché dirigente accompagnatore dell’ASIA A.S.D.; Ia calciatrice: Boccia Melissa per avere la stessa disputato, in posizione irregolare la gara Centro Ester / ASIA A.S.D. del 1.1.2015. Società ASIA A.S.D.. Procura Federale ha rilevato che la parte in epigrafe indicata è stata impiegata nella gara su indicata dalla società ASIA A.S.D., malgrado non fosse tesserata. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui sopra era stata sottoscritta dal Presidente - dirigente accompagnatore ufficiale Sig.Iervolino Salvatore con la prescritta dichiarazione che la calciatrice indicata nella gara era regolarmente tesserata ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e Presidente Sig. Iervolino Salvatore l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione della giovane calciatrice ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive né sono comparsi all’udienza del 12/9/2016 benchè regolarmente avvisati. La Procura Federale ha concluso per la declaratoria di responsabilità per tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per Boccia Melissa ( calciatore) 6 gare di squalifica; per il Presidente e dirigente 1 anno e mesi 9 di inibizione e per la società 1 punto di penalizzazione ed Euro 800,00 di ammenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”,dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Boccia Melissa 3 gara di squalifica; per il Presidente e dirigente Iervolino Salvatore mesi 8 di inibizione e per la società 1 punto di penalizzazione ed euro 200,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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