COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N.415/15-16/PF Proc. 000028/1167 pf15-16 AA/ac/cc – N. 415 – DEFERIMENTO DELLA POCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MALTEMPO RAFFAELE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO) ART.1 BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. MARINO GIANLUCA (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. BELLOPEDE VINCENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S; A CARICO DEL SIG. NUCCI NICOLA (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. MOHAMED WUISEM (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. BELLOPEDE NAZZARO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO) ART.1 BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. PETRELLA NICOLA (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO) ART.1 BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. PETITO GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO) ART.1 BIS, COMMI 1E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. COLETTA ELIO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO) ART.1 BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S. ; A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO EX ART. 4 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N.415/15-16/PF Proc. 000028/1167 pf15-16 AA/ac/cc – N. 415 – DEFERIMENTO DELLA POCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MALTEMPO RAFFAELE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO) ART.1 BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. MARINO GIANLUCA (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. BELLOPEDE VINCENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S; A CARICO DEL SIG. NUCCI NICOLA (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. MOHAMED WUISEM (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. BELLOPEDE NAZZARO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO) ART.1 BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. PETRELLA NICOLA (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO) ART.1 BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. PETITO GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO) ART.1 BIS, COMMI 1E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. COLETTA ELIO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO) ART.1 BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S. ; A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO EX ART. 4 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, verifica la regolarità delle notificazioni. La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe dei calciatori sopra indicati, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti benché convocati non sono comparsi. Il Rappresentante della Procura illustrati i fatti, riportandosi ai rilievi di cui all’atto di deferimento, in ordine ai soggetti tutti deferiti, conclude con le seguenti richieste: Sig. Maltempo Raffaele n.q. di Presidente inibizione per 24 mesi; Sig. Marino Gianluca (nella qualità di calciatore) 6 giornate di squalifica, Sig. Bellopede Vincenzo (nella qualità di calciatore) 3 giornate di squalifica, Sig. Nucci Nicola (n.q. di calciatore) 3 giornate di squalifica, Sig. Mohamed Wuisem (n.q. di calciatore) 3 giornate di squalifica, Sig. Bellopede Nazzaro (n.q. di dirigente) anni 1 e 6 mesi di inibizione, Sig. Petrella Nicola (n.q. di dirigente) anni 1 e 6 mesi di inibizione, Sig. Petito Giuseppe (n.q. di dirigente) 21 mesi di inibizione, Sig. Coletta Elio (n.q. di dirigente) anni 1 e 6 mesi di inibizione. Per la ASD Villa Literno Euro 800,00 (ottocento) e 6 (sei) punti di penalizzazione. Il Tribunale Federale ritiene che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Marino Gianluca, Bellopede Vincenzo, Nucci Nicola e Mohamed Wuisem: 3 giornate effettive di squalifica; al Sig. Petito Giuseppe (n.q. di dirigente): 4 mesi di inibizione; ai Sigg. Bellopede Nazzaro, Petrella Nicola e Coletta Elio (n.q. di dirigenti): due mesi di inibizione; al Sig. Maltempo Raffaele (n.q. di Presidente): un anno di inibizione ed alla Società ASD Villa Literno Euro 800,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it