COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N.416/15-16/PF Proc. 15522/747 pf15-16 AA/ac – N. 416 – DEFERIMENTO DELLA POCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DEL SIG. CARMINE CARDINALE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD VALDIANO) ART.1 BIS,COMMI 1 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. SINFOROSA OTELLO ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI ASSISTENTE ARBITRO DELLA SOCIETÀ ASD VALDIANO) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. LAPENTA DANIEL (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD VALDIANO) ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S ;A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD VALDIANO EX ART. 4 , COMMA 1 E 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N.416/15-16/PF Proc. 15522/747 pf15-16 AA/ac – N. 416 – DEFERIMENTO DELLA POCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DEL SIG. CARMINE CARDINALE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD VALDIANO) ART.1 BIS,COMMI 1 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. SINFOROSA OTELLO ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI ASSISTENTE ARBITRO DELLA SOCIETÀ ASD VALDIANO) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. LAPENTA DANIEL (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD VALDIANO) ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S ;A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD VALDIANO EX ART. 4 , COMMA 1 E 2 DEL C.G.S. Il Tribunale Federale Territoriale ,preliminarmente, verifica la regolarità delle notificazioni. Per la gara Valdiano – Real Aversana del 26/10/2015 (Campionato Regionale Juniores – attività mista). La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del dirigente assistente di parte sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal capitano dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che l’assistente di parte indicato in distinta era regolarmente tesserato .Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Sportivo Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza di discussione (5.09.2016), i deferiti benché convocati non sono comparsi. Tutti i deferiti (ad eccezione del sig. Sinforosa Otello Antonio) sono rappresentati dall’ Avv. Marianna Morello come da conferimento di incarico professionale. il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore dirigente sottoscrittore della distinta 90 giorni di squalifica; per il presidente Cardinale Carmine ed il sig. Antonio Otello Sinforosa 60 di inibizione ciascuno e per la società € 400,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 27/06/2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda ed in particolare a quanto sostenuto dall’avv Morello in merito alla posizione di Lapenta Daniel il quale, capitano della squadra, non aveva mansioni, né esperienze dirigenziale e non sapeva che il Sinforosa non era tesserato, né aveva avuto la possibilità di accertarsene. Ed infatti le suddette considerazioni, ancorché veritiere, non eliminano l’illecito perpetrato e la conseguente attestazione del regolare tesseramento del Sinforosa consentendogli così che lo stesso partecipasse alla gara quale assistente di parte del direttore di gara. Ritiene, pertanto il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Lapenta Daniel sottoscrittore della distinta 40 giornate effettive di squalifica; al Sig. Cardinale Carmine (Presidente) ed al sig. Sinforosa Otello Antonio (assistente di parte) 30 giorni di inibizione per ciascuno; alla società ASD Valdiano l’ammenda di Euro 200/00 (duecento). Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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