COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N.417/15-16/PF Proc. 15522/747 pf15-16 AA/ac –N. 417 – DEFERIMENTO DELLA POCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BUONAURIO SALVATORE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO ARIANO MANNA) ART. 1 BIS, COMMI 1 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. LA CANFORA JANES (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO ARIANO MANNA) ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. DE DONATO ENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO ARIANO MANNA) ART. 1 BIS, COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. D’INNOCENZO FRANCESCO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO ARIANO MANNA) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S ;A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO ARIANO MANNA EX ART. 4 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N.417/15-16/PF Proc. 15522/747 pf15-16 AA/ac –N. 417 – DEFERIMENTO DELLA POCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BUONAURIO SALVATORE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO ARIANO MANNA) ART. 1 BIS, COMMI 1 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. LA CANFORA JANES (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO ARIANO MANNA) ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. DE DONATO ENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO ARIANO MANNA) ART. 1 BIS, COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. D’INNOCENZO FRANCESCO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO ARIANO MANNA) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S ;A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO ARIANO MANNA EX ART. 4 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S. Il Tribunale Federale territoriale,preliminarmente, verifica la regolarità delle notificazioni. Per le gare Asd calcio Ariano Manna / Real Ariano Irpino del 25/10/2014 (prima categoria) ed Asd calcio Ariano Manna / Frigento dell’1/11/2014 (prima categoria), la Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alle gare predette del calciatore di parte sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura amministrativa. Ha anche accertato che le distinte delle gare di cui sopra sono state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che l’assistente di parte indicato in distinta era regolarmente tesserato .Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Sportivo Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza di discussione (5.09.2016) I deferiti benché convocati non sono comparsi. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore D’Innocenzo Francesco 3 gare di squalifica; per il presidente Salvatore Buonaurio ed i dirigenti Enzo Di Donato e La Canfora Janes 18 mesi di inibizione ciascuno e per la società € 800,00 (ottocento) di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata l’1/07/2016, data dell’iniziale deferimento. Ritiene pertanto il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M., il Tribunale Federale territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore D’Innocenzo Francesco 3 giornate effettive di squalifica; al Sig. Salvatore Buonaurio (Presidente) 5 mesi di inibizione ed ai dirigenti La Canfora Janes e Di Donato Enzo: 2 mesi di inibizione per ciascuno; alla società ASD calcio Ariano Manna l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento). Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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