COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N.418/15-16/PF Proc. 000236/1185 pf15-16 AA/ac/cc – N. 418 – DEFERIMENTO DELLA POCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DEL SIG. FEMIANO DOMENICO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING SANT’ANTIMO) ART.1 BIS,COMMI 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. BORZACCHIELLO ANTIMO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING SANT’ANTIMO) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.;A CARICO DEL SIG. VERDE ANGELO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING SANT’ANTIMO) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.;A CARICO DEL SIG. BOSFA SALVATORE (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING SANT’ANTIMO) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S ;A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING SANT’ANTIMO EX ART. 4 ,COMMA 1 E 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N.418/15-16/PF Proc. 000236/1185 pf15-16 AA/ac/cc – N. 418 – DEFERIMENTO DELLA POCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DEL SIG. FEMIANO DOMENICO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING SANT’ANTIMO) ART.1 BIS,COMMI 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. BORZACCHIELLO ANTIMO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING SANT’ANTIMO) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.;A CARICO DEL SIG. VERDE ANGELO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING SANT’ANTIMO) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.;A CARICO DEL SIG. BOSFA SALVATORE (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING SANT’ANTIMO) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S ;A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING SANT’ANTIMO EX ART. 4 ,COMMA 1 E 2 DEL C.G.S. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, verifica la regolarità delle notificazioni. Per la gara Comprensorio Pianura – Asd Sporting Sant’Antimo del 15/03/2015 (terza categoria), la Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione ad essa dei calciatori di parte sopra indicati, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura amministrativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati .Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Sportivo Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza di discussione (5.09.2016). I deferiti benché convocati non sono comparsi. -il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Borzacchiello Antimo e Verde Angelo 3 gare di squalifica; per il presidente Femiano Domenico ed il dirigente Bosfa Salvatore 1 anno e 6 mesi mesi di inibizione ciascuno e per la società € 800,00 (ottocento) di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 3/08/2016, data dell’iniziale deferimento. Ritiene pertanto il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M., Il Tribunale Federale territoriale DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: ai calciatori Borzacchiello Antimo e Verde Angelo 2 (due) giornate effettive di squalifica; al Sig. Femiano Domenico (Presidente) 6 (sei) mesi di inibizione ed al dirigente Bosfa Salvatore 6 (sei) mesi di inibizione; alla società ASD Sporting Sant’Antimo l’ammenda di Euro 400,00 (quattrocento). Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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