COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 22 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 444/15-16/pf Proc. 8887/500pf 15-16 AA/mf – del 29.02.2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il Dirigente Sig. Domenico De Vita della società Asd Team Junior Vesuvio, per violazione dell’Art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’Art. 39 e 43 del N.O.I.F. nonché della società Asd Team Junior Vesuvio ai sensi dell’Art. 4 commi 1 e 2 ed Art. 1 comma 5 del C.G.S. Gara: Sant’Angelo Promotion / Asd Team Junior Vesuvio del 31.10.2015 (Giovanissimi Provinciali).

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 22 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 444/15-16/pf Proc. 8887/500pf 15-16 AA/mf – del 29.02.2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il Dirigente Sig. Domenico De Vita della società Asd Team Junior Vesuvio, per violazione dell’Art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’Art. 39 e 43 del N.O.I.F. nonché della società Asd Team Junior Vesuvio ai sensi dell’Art. 4 commi 1 e 2 ed Art. 1 comma 5 del C.G.S. Gara: Sant’Angelo Promotion / Asd Team Junior Vesuvio del 31.10.2015 (Giovanissimi Provinciali). La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore Raffaele Nocerino, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra, è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Domenico De Vita con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in distinta era regolarmente tesserato. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società Asd Team Junior Vesuvio, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza di discussione del 15/09/2016, il deferito De Vita Domenico e la società Asd Team Junior Vesuvio . Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità del deferito e della società per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il dirigente anni uno (1) e mesi 3 di inibizione e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 17/03/2016, data dell’iniziale deferimento e che i termini dettati dal Codice di Giustizia sportiva per l’azione disciplinare sono ordinatori e non perentori (in tal senso Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare comunicato Ufficiale 2/TNF 2016/2017). Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento rispetto a questo Tribunale Federale Territoriale seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per il dirigente accompagnatore il Sig. De Vita Domenico mesi 8 di inibizione e per la società Asd Team Junior Vesuvio euro 200,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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