COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 22 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 440/15-16/pf Proc. 9434/504pf 15-16 AA/dl – dell’11.03.2016 – Seconda Categoria DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Gaetano Battiloro, Presidente della società A.S. TORRESE; I calciatori: Mario Borrelli, Cristian Di Cristo, Alessandro Gaglione, Salvatore Grieco, Fabio Izzo, Marco Miele, Giuseppe Russo e Flavio Speranza (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare nelle gare di cui al deferimento); il sig. Daniele Rivieccio, dirigente della società A.S.D.Torrese; la Società A.S.D. Torrese

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 22 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 440/15-16/pf Proc. 9434/504pf 15-16 AA/dl – dell’11.03.2016 – Seconda Categoria DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Gaetano Battiloro, Presidente della società A.S. TORRESE; I calciatori: Mario Borrelli, Cristian Di Cristo, Alessandro Gaglione, Salvatore Grieco, Fabio Izzo, Marco Miele, Giuseppe Russo e Flavio Speranza (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare nelle gare di cui al deferimento); il sig. Daniele Rivieccio, dirigente della società A.S.D.Torrese; la Società A.S.D. Torrese. Procura Federale ha rilevato che le parti in epigrafe indicati sono stati impiegati nelle gare dalla società A.S.D. Torrese, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Daniele Rivieccio con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati nelle gare erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore ufficiale e del Presidente Sig. Gaetano Battiloro l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società A.S. Torrese ed il suo presidente Sig. Gaetano Battiloro non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 15/09/2016. Tutti i deferiti sono assenti. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Mario Borrelli, Cristian Di Cristo, Alessandro Gaglione, Salvatore Grieco, Fabio Izzo, Marco Miele, Giuseppe Russo e Flavio Speranza (3) giornate di squalifica ciascuno, per il Presidente Battiloro Gaetano la sanzione di anni uno (1) mesi 6 di inibizione, per il dirigente Rivieccio Daniele la sanzione di anni uno (1) mesi 6 di inibizione, e per la società A.S. Torrese la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 1.200,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. A.S. Torrese alla data della gara oggetto di deferimento. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori sopra indicati sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento rispetto a questo Tribunale Federale Territoriale seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per i calciatori Mario Borrelli, Cristian Di Cristo, Alessandro Gaglione, Salvatore Grieco, Fabio Izzo, Marco Miele, Giuseppe Russo e Flavio Speranza: 3 (tre) giornate di squalifica ciascuno; per il Presidente Battiloro Gaetano mesi 18 di inibizione; per il dirigente accompagnatore il Sig. Rivieccio Daniele mesi 18 di inibizione e per la società A.S. Torrese euro 1.000,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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