COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 22 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 448/15-16/pf Proc. 9736/546pf 15-16 AA/mg – dell’ 17.03.2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig.ra Giuseppina Anastasio, Presidente della società A.S.D. Stasia Soccer; I calciatori: Giuseppe Del Bono, Roberto Pollio e Antonio Punzo (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare nelle gare di cui al deferimento); il Sig. Antonio Borzacchiello, dirigente della società A.S.D. Stasia Soccer; la Società A.S.D. Stasia Soccer.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 22 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 448/15-16/pf Proc. 9736/546pf 15-16 AA/mg – dell’ 17.03.2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig.ra Giuseppina Anastasio, Presidente della società A.S.D. Stasia Soccer; I calciatori: Giuseppe Del Bono, Roberto Pollio e Antonio Punzo (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare nelle gare di cui al deferimento); il Sig. Antonio Borzacchiello, dirigente della società A.S.D. Stasia Soccer; la Società A.S.D. Stasia Soccer. Procura Federale ha rilevato che le parti in epigrafe indicati sono stati impiegati nelle gare dalla società A.S.D. Stasia Soccer, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore Sig. Antonio Borzacchiello con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati nelle gare erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore ufficiale e del Presidente Sig.ra Giuseppina Anastasio l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società A.S.D. Stasia Soccer ed il suo presidente Sig. Antonio Borzacchiello non facevano pervenire memorie difensive. All’udienza erano presenti il Sig. Borzachiello Antonio, il Presidente Sig.ra Anastasio Giuseppina e la società ASD Stasia Soccer, rappresentata dall’Avv. Monica Fiorillo. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori (3) giornate di squalifica ciascuno, per il Presidente la sanzione di anni uno (1) mesi 6 di inibizione, per il dirigente la sanzione di anni uno (1) mesi 6 di inibizione, e per la società la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la società alla data della gara oggetto di deferimento. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori sopra indicati stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento rispetto a questo Tribunale Federale Territoriale seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura.P.Q.M. Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per i calciatori Giuseppe Del Bono, Roberto Pollio e Antonio Punzo 3 giornate di squalifica ciascuno; per il Presidente Giuseppina Anastasio mesi 12 di inibizione; per il dirigente accompagnatore il Sig. Antonio Borzacchiello mesi 12 di inibizione e per la società A.S.D. Stasia Soccer euro 500,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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