COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 22 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 447/15-16/pf Proc. 8651/521pf 15-16 AA/ac – del 23.02.2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Madaio Eugenio, Presidente della società A.S.D. CASTELCIVITA 1972; la Società A.S.D. CASTELCIVITA 1972.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 22 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 447/15-16/pf Proc. 8651/521pf 15-16 AA/ac – del 23.02.2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Madaio Eugenio, Presidente della società A.S.D. CASTELCIVITA 1972; la Società A.S.D. CASTELCIVITA 1972. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore Fragetta Nicola è stato impiegato, dalla società A.S.D. Castelcivita 1972, nella gara di cui al deferimento, malgrado non fosse tesserato. Il Presidente Sig. Madaio Eugenio per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società A.S.D. Castelcivita 1972 ed il suo presidente Sig. Madaio Eugenio non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 15/09/2016. Tutti i deferiti sono assenti. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il Presidente Radaio Eugenio la sanzione di anni uno (1) mesi 6 di inibizione, e per la società ASD Castelcivita 1972 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore Fragetta Nicola fosse tesserato per la società ASD Castelcivita 1972 alla data della gara oggetto di deferimento. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Fragetta Nicola è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento rispetto a questo Tribunale Federale Territoriale seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura.P.Q.M. Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per per il Presidente Madaio Eugenio mesi 8 di inibizione; e per la società A.S.D. Castelcivita 1972 euro 200,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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