COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc.437 Proc. 9179/557pf 15-16 AA/us – del 7.03.2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Lentisco Davide, Presidente e dirigente accompagnatore A.S.D. Real Aversana.; il calciatore: Manolachi Silviu Mihai (per avere lo stesso disputato, in posizione irregolare la gara Real Aversana / Real Bellizzi del 1.11.2015; Società A.S.D. REAL AVERSANA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc.437 Proc. 9179/557pf 15-16 AA/us – del 7.03.2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Lentisco Davide, Presidente e dirigente accompagnatore A.S.D. Real Aversana.; il calciatore: Manolachi Silviu Mihai (per avere lo stesso disputato, in posizione irregolare la gara Real Aversana / Real Bellizzi del 1.11.2015; Società A.S.D. REAL AVERSANA. Procura Federale ha rilevato che la parte in epigrafe indicata è stato impiegato nella gara su indicata dalla società A.S.D. REAL AVERSANA, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui sopra era stata sottoscritta dal Presidente -dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Lentisco Davide con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato nella gara era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto Presidentedirigente accompagnatore Sig. Lentisco Davide l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società A.S.D. REAL AVERSANA ed il suo presidente Sig. Lentisco Davide non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 26/09/2016, I deferiti sono tutti assenti. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Manolachi Silviu Mihai tre (3) giornate di squalifica, per il Presidente Lentisco Davide la sanzione di anni uno (1) mesi 6 di inibizione, e per la società A.S.D. REAL AVERSANA, la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. A.S.D. REAL AVERSANA alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Manolachi Silviu Mihai è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Manolachi Silviu Mihai la squalifica per 3 giornate di gara; al Presidente Lentisco Davide l’inibizione per mesi 8 ed alla società A.S.D. REAL AVERSANA l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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