COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 460/15-16/PF Prot. 9962/102 pf 15-16 /FDL/gb DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico Del Presidente Bruno Michelino Rocco per violazione dell’articolo 1bis comma 1 C.G.S. in relazione all’articolo 34 regolamento LND nonché ART. 61 NOIF della società AZZURRA CALCIO GROTTAMINARDA ai sensi dell’articolo 4 commi 1 del C.G.S. Torneo Giovanile Categoria Esordienti, tenutosi a Cesenatico in data 27/04/2015

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 460/15-16/PF Prot. 9962/102 pf 15-16 /FDL/gb DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico Del Presidente Bruno Michelino Rocco per violazione dell’articolo 1bis comma 1 C.G.S. in relazione all’articolo 34 regolamento LND nonché ART. 61 NOIF della società AZZURRA CALCIO GROTTAMINARDA ai sensi dell’articolo 4 commi 1 del C.G.S. Torneo Giovanile Categoria Esordienti, tenutosi a Cesenatico in data 27/04/2015 La Procura Federale contesta al prevenuto la partecipazione al Torneo su indicato dei giovani calciatori indicati nell’atto di deferimento, malgrado non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che le distinte delle gare presentata al torneo è stata sottoscritta dal predetto Presidente con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito il Presidente e la società a questo Tribunale Federale Territoriale. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Alla riunione del 15/09/2016 compariva il Presidente il quale ha dedotto in via preliminare l’estinzione di procedimento ex art.34bis del C.G.S. nel merito ha chiesto il proscioglimento Il Rappresentante della Procura Federale insisteva quindi per l’affermazione di responsabilità per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il presidente della società Azzurra Calcio Grottaminarda mesi 12 di inibizione, per la società Azzurra Calcio Grottaminarda € 900,00 di ammenda. Inoltre la procura Federale chiedeva il rispetto dell’eccezione preliminare precisando che i termini di cui l’art. 34 bis CGS, si considerano dilatori e non perentori. Il Tribunale letti gli atti ufficiali rileva quanto segue. In via preliminare va rispettata l’eccezione formulata dal Presidente della società Azzurra Calcio Grottaminarda in quanto i termini di cui all’art. 34 bis CGS si considerano ordinatori e non perentori ( In tal senso Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare c.u. 2/TNF2016/2017). Poiché i fatti contestati con il deferimento risultano pienamente provati. Ed infatti il Presidente comparso dinnanzi a questo Tribunale si è limitato esclusivamente a precisare che i calciatori indicati nella distinta da lui sottoscritta non hanno preso parte alla gara ma senza dare un riscontro oggettivo,documentale e/o testimoniale a tale affermazione P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere il Presidente Bruno Michelino Rocco della società Azzurra Calcio Grottaminarda responsabile delle violazioni ascritte ed applicare allo stesso l’inibizione per mesi 8 (otto); ed alla società Azzurra Calcio Grottaminarda l’ammenda di € 200,00 . Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del c.u.. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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