COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. _442/15-16/PF Prot.7847/237 pf15-16 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico 1. Del dirigente accompagnatore Di Prisco Angelo per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS e dell’art. 3 CGS. 2. La società Cirgomme Sporting Club per violazione dell’articolo 4 CGS. GARA: Cirgomme Sporting Club / Blue Lions del 7/06/2015

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. _442/15-16/PF Prot.7847/237 pf15-16 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico 1. Del dirigente accompagnatore Di Prisco Angelo per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS e dell’art. 3 CGS. 2. La società Cirgomme Sporting Club per violazione dell’articolo 4 CGS. GARA: Cirgomme Sporting Club / Blue Lions del 7/06/2015 All’udienza di discussione assenti le parti, la Procura Federale chiedeva l’irrogarsi per il Sig. Di Prisco Angelo l’inibizione per mesi 6 e per la società Cirgomme Sporting Club l’ammenda di euro 1.000,00 e l’obbligo di disputare 2 gare a porte chiuse. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati dall’esami degli atti posti alla Procura a base del deferimento. Invero già il Commissario di campo Sig. Magliulo Andrea Costantino ,scriveva nel proprio referto che “ DOPO L’INTERRUZIONE DELLA GARA,PERSONE DEL PUBBLICO SI INTRODUCEVANO NEL TERRENO DI GIOCO E DA LI’ NEGLI SPOGLIATOI DI ENTRAMBE LE SQUADRE CHIUDENDO LA PORTA,SOFFERMANDOSI IN PARTICOLARE IN QUELLO DELLA SQUADRA OSPITE,DA DOVE DOPO FORTI SCHIAMAZZI USCIVA UN NON MEGLIO IDENTIFICATO CALCIATORE OSPITE SANGUINANTE VISTOSAMENTE”. I fatti di cui sopra, venivano confermati dal calciatore aggredito Castellano Giovanni il quale riferiva che gli sconosciuti aggressori erano capeggiati dal Di Prisco, anche se lo stesso non ha saputo trattenere il feritore. Nella stessa maniera testimoniava il Presidente della ASD Blue Lions presente ai fatti. Nulla in merito all’accaduto ha saputo spiegare il Presidente della Cirgomme Annunziata che ha riferito in quel momento trovarsi all’interno del proprio spogliatoio. Assolutamente irrilevante se non addirittura incredibili le dichiarazioni rese dal Di Prisco P.Q.M. Il Tribunale Federale territoriali DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e di applicare al Sig. dirigente Di Prisco Angelo l’inibizione per mesi 8 e per la società Cirgomme Sporting Club l’ammenda di euro 1.000,00 e l’obbligo di disputare 3 gare a porte chiuse.
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