COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Proc. 1032/1302pf 15 16 – del 21.07.2016 Cat. Allievi Regionali. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Acierno Sergio Walter, Presidente A.S.D. S.C.N.GRAVINA; Sig. Napolitano Valerio, calciatore per aver disputato, in posizione irregolare la gara Campanile / S.C. N.Gravina del 31.10.2015. (Campionato Allievi Regionale); Sig. Della Rocca Attilio, dirigente accompagnatore della Società S.C. N.Gravina, la Società S.C. N.GRAVINA.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Proc. 1032/1302pf 15 16 – del 21.07.2016 Cat. Allievi Regionali. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Acierno Sergio Walter, Presidente A.S.D. S.C.N.GRAVINA; Sig. Napolitano Valerio, calciatore per aver disputato, in posizione irregolare la gara Campanile / S.C. N.Gravina del 31.10.2015. (Campionato Allievi Regionale); Sig. Della Rocca Attilio, dirigente accompagnatore della Società S.C. N.Gravina, la Società S.C. N.GRAVINA. Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nella gara su indicata dalla società S.C. N.GRAVINA, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Della Rocca Attilio con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente Acierno Sergio Walter l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. S.C. N.GRAVINA ed il suo presidente Acierno Sergio Walter non/facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 26/09/2016, I deferiti sono tutti assenti. Con memoria del 25/07/2016 (prot, 1063 del 2/08/2016) il Presidente Acierno Sergio Walter nel riconoscere l’addebito che gli è stato avanzato,sottolineava che si era trattato di un proprio errore nel trasmettere il certificato di idoneità all’attività agonistica privo di dati identificativi del calciatore Valerio Napolitano .Chiedeva quindi di evitare una sanzione disciplinare al calciatore. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Napolitano Valerio tre (3) giornate di squalifica , per il dirigente Della Rocca Attilio anni uno (1) mesi 6 di inibizione, per il Presidente Acierno Sergio Vittorio la sanzione di anni 1 mesi 6 di inibizione, e per la società S.C. N.GRAVINA la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. SC Boys Quarto alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Napolitano Valerio è stato impegnato in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Napolitano Valerio la squalifica per 2 giornate di gara , al dirigente Della Rocca Attilio l’inibizione per mesi 8, al Presidente Acierno Sergio Walter l’inibizione per mesi 8 ed alla società C. N.GRAVINA l’ammenda di € 200,00.Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it