COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Proc. 994/1293pf 15 16 AA/ac – del 21.07.2016 Cat. Giovanissimi Regionale. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Santabarbara Arcangelo, Presidente A.S.D. PIANA CAIAZZO; Sig. Di Rienzo Giuseppe, calciatore (per aver disputato, in posizione irregolare la gara Piana Caiazzo / Barone Calcio del 31.10.2015. (Campionato Giovanissimi Reg.) Sig. Castaldo Massimo, dirigente accompagnatore della Società Piana Caiazzo, la Società A.S.D. PIANA CAIAZZO.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Proc. 994/1293pf 15 16 AA/ac – del 21.07.2016 Cat. Giovanissimi Regionale. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Santabarbara Arcangelo, Presidente A.S.D. PIANA CAIAZZO; Sig. Di Rienzo Giuseppe, calciatore (per aver disputato, in posizione irregolare la gara Piana Caiazzo / Barone Calcio del 31.10.2015. (Campionato Giovanissimi Reg.) Sig. Castaldo Massimo, dirigente accompagnatore della Società Piana Caiazzo, la Società A.S.D. PIANA CAIAZZO. Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nella gara su indicata dalla società A.S.D. PIANA CAIAZZO, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Di Rienzo Giuseppe con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente Santabarbara Arcangelo l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. SA.S.D. PIANA CAIAZZO ed il suo presidente Santabarbara Arcangelo non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 26/09/2016, I deferiti sono tutti assenti. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Di Rienzo Giuseppe tre (3) giornate di squalifica, per il dirigente Castaldo Massimo anni uno (1) mesi 6 di inibizione, per il Presidente Santabarbara Arcangelo la sanzione di anni uno (1) mesi 6 di inibizione, e per la società ASD RECALE 2002, la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fosse tesserato per la soc. A.S.D. PIANA CAIAZZO alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Di Rienzo Giuseppe è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Di Rienzo Giuseppe la squalifica per 3 giornate di gara; al dirigente Castaldo Massimo l’inibizione per mesi 8, al Presidente Santabarbara Arcangelo l’inibizione per mesi 8 ed alla società A.S.D. PIANA CAIAZZO l’ammenda di € 200,00.Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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