COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Proc. 832/1330pf 15 16 – del 18.07.2016 Cat. Allievi Regionali. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Acampora Vincenzo, Presidente S.C. Boys Quarto; Sig.Tammariello Francesco, calciatore (per aver disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento. (Campionato Allievi Regionali); Sig. Bello Gennaro, dirigente accompagnatore della Società S.C. Boys Quarto; la Società S.C. BOYS QUARTO.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Proc. 832/1330pf 15 16 – del 18.07.2016 Cat. Allievi Regionali. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Acampora Vincenzo, Presidente S.C. Boys Quarto; Sig.Tammariello Francesco, calciatore (per aver disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento. (Campionato Allievi Regionali); Sig. Bello Gennaro, dirigente accompagnatore della Società S.C. Boys Quarto; la Società S.C. BOYS QUARTO. Procura Federale ha rilevato che la parte in epigrafe indicata è stata impiegata nella gara su indicata dalla società S.C. BOYS QUARTO, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Bello Gennaro con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente Acampora Vincenzo l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. S.C. BOYS QUARTO ed il suo presidente ACAMPORA VINCENZO non/facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 26/09/2016, I deferiti sono tutti assenti. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Tammariello Francesco nove (9) giornate di squalifica , per il dirigente Bello Gennaro anni uno (1) mesi 6 di inibizione, per il Presidente Acampora Vincenzo la sanzione di anni 1 mesi 6 di inibizione, e per la società SC Boys Quarto la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. SC Boys Quarto alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Tammariello Francesco è stato impegnato in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era/erano coperti da polizza assicurativa Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Tammariello Francesco la squalifica per 5 giornate di gara , al dirigente Bello Gennaro l’inibizione per mesi 14, al Presidente Acampora Vincenzo l’inibizione per mesi 14 ed alla società SC Boys Quarto l’ammenda di € 500,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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