COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc.469 Proc. 880/1282pf 15 16 AA/ac/cc– del 19.07.2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. CESARANO VINCENZO, Presidente SCAFATESE CALCIO 1922; Sig. Ruocco Francesco, calciatore (per aver disputato, in posizione irregolare la gara Battipagliese / Scafatese Calcio dell’8.02.2015. (Campionato Allievi Regionali); Sig. Romano Roberto, dirigente accompagnatore della Società Scafatese Calcio1922 la Società SCAFATESE CALCIO 1922.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc.469 Proc. 880/1282pf 15 16 AA/ac/cc– del 19.07.2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. CESARANO VINCENZO, Presidente SCAFATESE CALCIO 1922; Sig. Ruocco Francesco, calciatore (per aver disputato, in posizione irregolare la gara Battipagliese / Scafatese Calcio dell’8.02.2015. (Campionato Allievi Regionali); Sig. Romano Roberto, dirigente accompagnatore della Società Scafatese Calcio1922 la Società SCAFATESE CALCIO 1922. Procura Federale ha rilevato che la parte in epigrafe indicata è stata impiegata nella gara su indicata dalla società SCAFATESE CALCIO 1922, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Romano Roberto con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente Cesarano Vincenzo l’omesso tesseramento / e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. SSCAFATESE CALCIO 1922 ed il suo presidente Vincenzo Cesarano non/facevano pervenire memorie difensive. La Società A.S.D. SCAFATESE CALCIO 1922 ed il suo presidente Sig. VINCENZO CESARANO non/facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 26/09/2016, I deferiti sono tutti assenti. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Ruocco Francesco tre (3) giornate di squalifica , per il dirigente Romano Roberto anni uno (1) mesi 6 di inibizione, per il Presidente Cesarano Vincenzo la sanzione di anni 1 mesi 6 di inibizione, e per la società ASD Scafatese Calcio 1922 e la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. ASD Scafatese Calcio 1922 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Ruocco Francesco è stato impegnato in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Francesco Ruocco la squalifica per 3 giornate di gara , al dirigente Romano Roberto l’inibizione per mesi 8, al Presidente Cesarano Vincenzo l’inibizione per mesi 8 ed alla società ASD Scafatese Calcio 1922 l’ammenda di € 200,00.Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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