COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 465/15-16/PF Prot. 810/1290pf15-16 AA/ac DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico Del Presidente ESPOSITO Luigi Del calciatore HASAN Rahaman Del dirigente accompagnatore CALISE Vito per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF (nonché dell’art 1 bis CGS in relazione agli artt. 61, 39 e 43 NOIF quanto al dirigente) nonché della società ASD SOCCER PANZA ISOLA D’ISCHIA ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: FPC Calcio / ASD SOCCER PANZA ISOLA D’ISCHIA del 08.03.2014 Giovanissimi Regionale CR Campania

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 465/15-16/PF Prot. 810/1290pf15-16 AA/ac DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico Del Presidente ESPOSITO Luigi Del calciatore HASAN Rahaman Del dirigente accompagnatore CALISE Vito per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF (nonché dell’art 1 bis CGS in relazione agli artt. 61, 39 e 43 NOIF quanto al dirigente) nonché della società ASD SOCCER PANZA ISOLA D’ISCHIA ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: FPC Calcio / ASD SOCCER PANZA ISOLA D’ISCHIA del 08.03.2014 Giovanissimi Regionale CR Campania La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dai dirigenti accompagnatori ufficiali con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie ed all’udienza di discussione (26.09.2016) nessuno compariva. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva quindi per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore HASAN Rahaman 3 gare di squalifica; per il presidente ESPOSITO Luigi ed il dirigente CALISE Vito anni uno e mesi sei di inibizione ciascuno e per la società ASD SOCCER PANZA ISOLA D’ISCHIA 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento, ed a nulla valgono le difese generiche avanzate dal calciatore. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al Presidente Luigi ESPOSITO ed al dirigente Vito CALISE la sanzione sportiva dell’inibizione per mesi 8 (otto); al calciatore HASAN RAHAMAN la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate ed alla società ASD SOCCER PANZA ISOLA D’ISCHIA l’ammenda di € 200,00 e 1 punto di penalizzazione. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del c.u.. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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