COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 466/15-16/PF Prot. 779/370 pf 15-16 AA/ac DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico Del calciatore Nobile Parmigiano Dei dirigenti accompagnatori Soccorso Giarletta e Vincenzo Troisi per violazione dell’articolo 1bis comma 1 C.G.S. in relazione all’articolo 22 commi 3 e 6 del C:G.S. della società ASD S. Michele Solofra ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: ASD S. Michele Solofra / Sirignano del 16/5/15

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 466/15-16/PF Prot. 779/370 pf 15-16 AA/ac DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico Del calciatore Nobile Parmigiano Dei dirigenti accompagnatori Soccorso Giarletta e Vincenzo Troisi per violazione dell’articolo 1bis comma 1 C.G.S. in relazione all’articolo 22 commi 3 e 6 del C:G.S. della società ASD S. Michele Solofra ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: ASD S. Michele Solofra / Sirignano del 16/5/15 La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alle gare in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado in quel momento fosse interessato da squalifica come da comunicato C.R. Campania del 22/10/2015 n.36. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie ed all’udienza di discussione (26.09.2016) nessuno compariva. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva quindi per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Nobile Parmigiano 3 gare di squalifica; per i dirigenti Soccorso Giarletta e Vincenzo Troisi anni uno e mesi nove di inibizione e per la società ASD S. Michele Solofra 3 punti di penalizzazione ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai dirigenti Soccorso Giarletta e Vincenzo Troisi la sanzione sportiva dell’inibizione per mesi 6 (sei); al calciatore Nobile Parmigiano la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate ed alla società ASD S. Michele Solofra l’ammenda di € 300,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del c.u.. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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