COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 461/15-16/PF. Prot. 781/995 pf 15-16/AA/ac/cf DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico Del Presidente BASTOLLA Enrico Del calciatore NOVIELLO Alfonso Del dirigente accompagnatore AVAGLIANO Gerardo per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF (nonché dell’art 1 bis CGS in relazione agli artt. 61, 39 e 43 NOIF quanto al dirigente) nonché della società VALLE METELLIANA (già ASD Virtus Alfonso Di Giorgio) ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: Virtus Alfonso Di Giorgio / Boschese del 21.12.2014 Virtus Alfonso Di Giorgio / Giovi del 22.03.2015 1^ Ctg CR CAMPANIA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 461/15-16/PF. Prot. 781/995 pf 15-16/AA/ac/cf DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico Del Presidente BASTOLLA Enrico Del calciatore NOVIELLO Alfonso Del dirigente accompagnatore AVAGLIANO Gerardo per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF (nonché dell’art 1 bis CGS in relazione agli artt. 61, 39 e 43 NOIF quanto al dirigente) nonché della società VALLE METELLIANA (già ASD Virtus Alfonso Di Giorgio) ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: Virtus Alfonso Di Giorgio / Boschese del 21.12.2014 Virtus Alfonso Di Giorgio / Giovi del 22.03.2015 1^ Ctg CR CAMPANIA La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alle due gare in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che le distinte delle gare di cui sopra erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie ed all’udienza di discussione (26.09.2016) compariva il Bastolla che evidenziava e documentava che all’epoca dei fatti non ricopriva alcuna carica sociale; la difesa degli incolpati protestava l’innocenza dei propri assistiti deducendo, ma non provando, che la richiesta di tesseramento era stata inoltrata a mezzo poste provate. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva quindi per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore NOVIELLO Alfonso 12 gare di squalifica; per il presidente BASTOLLA Enrico ed il dirigente AVAGLIANO Gerardo anni uno e mesi sei di inibizione ciascuno e per la società VALLE METELLIANA (già ASD Virtus Alfonso Di Giorgio) 2 punti di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Tribunale che il Bastolla vada prosciolto, emergendo dalla documentazione egli non ha mai ricoperto alcuna carica (dalla visura A.E. risulta che il padre del prevenuto, Bastolla Giuseppe, era stato presidente sino all’agosto 2015). Per il resto i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la fondatezza dell’azione disciplinare nei confronti del dirigente e del calciatore negli esatti termini di cui al deferimento, ed a nulla valgono le difese generiche avanzate dal calciatore. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere BASTOLLA Enrico non responsabile delle violazioni ascrittegli e di pronunciare il suo proscioglimento per non aver commesso il fatto; di ritenere gli altri deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al dirigente accompagnatore AVAGLIANO Gerardo la sanzione sportiva dell’inibizione per anni 1 (uno); al calciatore NOVIELLO Alfonso la sanzione della squalifica per 4 (quattro) giornate ed alla società ASD VALLE METELLIANA l’ammenda di € 400,00 e 2 punti di penalizzazione. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del c.u.. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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