COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: US MARIGLIANESE CALCIO / GLADIATOR 1924 del 11/09/2016 Reclamo presentato dalla società: U.S. Mariglianese La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevati preliminarmente nei ricorsi presentati dalla società U.S. Mariglianese e dalla società ASD Gladiator rispettivamente nei confronti dei calciatori Fiorino Dario(U.S. Mariglianese) e Guarracino Fabrizio (Gladiator) inerenti la medesima gara.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: US MARIGLIANESE CALCIO / GLADIATOR 1924 del 11/09/2016 Reclamo presentato dalla società: U.S. Mariglianese La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevati preliminarmente nei ricorsi presentati dalla società U.S. Mariglianese e dalla società ASD Gladiator rispettivamente nei confronti dei calciatori Fiorino Dario(U.S. Mariglianese) e Guarracino Fabrizio (Gladiator) inerenti la medesima gara. Sentita nella persona del suo rappresentante/delegato, la società U.S. Mariglianese e il calciatore Fiorino Dario,che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali,rileva la parziale fondatezza degli stessi. Invero i comportamenti ascritti ad entrambi i calciatori, seppur gravi dal punto di vista della condotta materiale, meritano di essere considerati nella loro entità e nella loro attitudine ad errecare un ‘offesa. Considerando che entrambe le condotte si sono caratterizzate per un solo episodio e non hanno provocato conseguenze di alcun tipo, nonché gli stessi calciatori si sono attenuti ossequiosamente al provvedimento di espulsione comminato dall’arbitro,si ritiene per tali ragioni che la sanzione disciplinare vada ricondotta su un binario più rispettoso dei principi di equità e proporzionalità. Ritenuto, dunque, che i comportamenti descritti nell’allegato al referto di gara, fonte di prova piena e privilegiata, vanno censurati con la inflizione delle seguenti sanzioni disciplinari: a) Per il Sig. Fiorino Dario(U.S. Mariglianese) 5 (cinque) giornate di squalifica b) Per il Sig. Guarracino Fabrizio (Gladiator) 3 (tre) giornate di squalifica P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA DI RITENERE LE SANZIONI DISCIPLINARI IN MANIERA SEGUENTE: a) Per il Sig. Fiorino Dario(U.S. Mariglianese) 5 (cinque) giornate di squalifica b) Per il Sig. Guarracino Fabrizio (Gladiator) 3 (tre) giornate di squalifica NULLA PER LA TASSA A CARICO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it