COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale PROMOZIONE GARA: POLISPORTIVA BISACESE/ COMPREONSORIO MISCANO del 11/09/2016 Reclamo presentato dalla società: Polisportiva Bisaccese in persona del Commissario Protempore, Sig. Vincenzo Casarella

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale PROMOZIONE GARA: POLISPORTIVA BISACESE/ COMPREONSORIO MISCANO del 11/09/2016 Reclamo presentato dalla società: Polisportiva Bisaccese in persona del Commissario Protempore, Sig. Vincenzo Casarella La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il reclamo; sentito il Commissario Protempore, Sig. Vincenzo Casarella; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza del reclamo. Invero preso atto del reclamo ed in particolare del filamto depositato che riprende in maniera chiara la dinamica dei fatti, questa Corte ritiene che la condotta del calciatore sanzionato Cela Angelo integra la fattispecie di cui all’art. 19 comma 4, lett.b) e pertanto si ritiene congruo applicare la sanzione minima ivi indicata. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE IL RECLAMO PRESENTATO DALLA POLISPORTIVA BISACCESE DISPONENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE INFLITTA DALLA GST A CELO ANGELO A TRE (3) GIORNATE DI SQUALIFICA. NULLA PER LA TASSA A CARICO.
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