COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc.452 Proc. 9620/556pf 15-16 AA/us – del 16.03.2016 Cat. Juniores Regionale. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig.r Emilio Di Giacomo, Presidente della società U.S.D. RUFOLI; I calciatori: Vittorio Calvanese e Emilio Quaranta (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; il sig. Paolo Santoro, dirigente della società U.S.D. Rufoli; la Società U.S.D. RUFOLI.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc.452 Proc. 9620/556pf 15-16 AA/us – del 16.03.2016 Cat. Juniores Regionale. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig.r Emilio Di Giacomo, Presidente della società U.S.D. RUFOLI; I calciatori: Vittorio Calvanese e Emilio Quaranta (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; il sig. Paolo Santoro, dirigente della società U.S.D. Rufoli; la Società U.S.D. RUFOLI. Procura Federale ha rilevato che le parti in epigrafe indicate sono stati impiegati nelle gare dalla società A.S.D. Rufoli, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore Sig. Paolo Santoro con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati nelle gare erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore ufficiale e del Presidente Sig.r Emilio Di Giacomo l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società U.S.D. Rufoli ed il suo presidente Sig. Emilio Di Giacomo non/facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 22 settembre 2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Vittorio Calvanese e Emilio Quaranta (3) giornate di squalifica ciascuno, per il dirigente Paolo Santoro anni uno (1) mesi 6 di inibizione, per il Presidente Emilio Di Giacomo la sanzione di anni 1 mesi 6 di inibizione, e per la società USD Rufoli la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. USD Rufoli alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori Vittorio Calvanese e Emilio Quaranta sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non era/erano coperti da polizza assicurativa Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoga fattispecie pervenuto all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce, per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo Tribunale Federale, se pur contenuto al di sotto delle richieste della Procura Federale. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Vittorio Calvanese e Emilio Quaranta la squalifica per 3 giornate di gara ciascuno, al dirigente Paolo Santoro l’inibizione per mesi sette (7),al Presidente Emilio Di Giacomo l’inibizione per mesi sette (7) ed alla società USD Rufoli l’ammenda di € 700,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it