COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc.454 Proc. 9553/528pf 15-16 AA/ac – del 15.03.2016 Cat. Seconda Coppa Campania DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig.r Rosario Santese, Presidente della società G.S. MACCHIA; Il calciatore Vincenzo Caruccio (per aver disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; il sig. Giuseppe Bove, dirigente accompagnatore della società G.S. Macchia; la Società G.S. MACCHIA.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc.454 Proc. 9553/528pf 15-16 AA/ac – del 15.03.2016 Cat. Seconda Coppa Campania DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig.r Rosario Santese, Presidente della società G.S. MACCHIA; Il calciatore Vincenzo Caruccio (per aver disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; il sig. Giuseppe Bove, dirigente accompagnatore della società G.S. Macchia; la Società G.S. MACCHIA. Procura Federale ha rilevato che la parte in epigrafe indicata è stata impiegata nella gara dalla società G.S. MACCHIA, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui sopra era stata sottoscritta dal dirigente allenatore Sig. Giuseppe Bove con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato nella gara era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico dell’allenatore predetto e del Presidente Sig.r Rosario Santese l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società G.S. MACCHIA ed il suo presidente Sig. Rosario Santese facevano pervenire memorie difensive,per il tramite dell’Avv. Rosario Santese.Tutti i deferiti erano assenti La Procura ha concluso per la declaratoria di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Vincenzo Caruccio 3 gare di squalifica per il dirigente Giuseppe Bove anni uno (1) mesi 6 di inibizione; per il presidente Rosario Santese anni 1 anno e mesi 6 di inibizione e per la società G.S. Macchia 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. G.S.MACCHIA alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Vincenzo Caruccio è stato impegnato in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era/erano coperti da polizza assicurativa Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento rispetto a questo Tribunale Federale Territoriale seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Vincenzo Caruccio 3 gare di squalifica;per il dirigente Giuseppe Bove l’inibizione per mesi 8, al Presidente Rosario Santese mesi 8 di inibizione e per la società G.S. Macchia € 200,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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