COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 06 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc.475 Proc. 798/1309pf 15 16 – del 18.07.2016 Cat. Giovanissimi Regionali DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Falco Giuseppe, Presidente A.S.D. CALCIO CAIVANO; Sig. Esposito Rosario, calciatore (per aver disputato, in posizione irregolare la gara Città di Cardito / Calcio Caivano del 25.04.2015. (Campionato Giovanissimi Regionali); Sig. Bosso Michele, dirigente accompagnatore della Società A.S.D. Calcio Caivano; la Società A.S.D. CALCIO CAIVANO.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 06 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc.475 Proc. 798/1309pf 15 16 – del 18.07.2016 Cat. Giovanissimi Regionali DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Falco Giuseppe, Presidente A.S.D. CALCIO CAIVANO; Sig. Esposito Rosario, calciatore (per aver disputato, in posizione irregolare la gara Città di Cardito / Calcio Caivano del 25.04.2015. (Campionato Giovanissimi Regionali); Sig. Bosso Michele, dirigente accompagnatore della Società A.S.D. Calcio Caivano; la Società A.S.D. CALCIO CAIVANO. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nella gara su indicata dalla società A.S.D. CALCO CAIVANO, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui sopra era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Bosso Michele con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in distinta era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente sig. Falco Giuseppe l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. CALCIO CAIVANO ed il suo presidente Falco Giuseppe non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 03/10/2016. Era presente il Sig. Falco Giuseppe il quale ha fatto presente che il calciatore deferito: Esposito Rosario nato il 21/01/2004 non ha partecipato alla gara contestata, in quanto il giocatore che vi ha partecipato era l’omonimo Esposito Rosario nato il 14/08/2001,come del resto risulta dalla stessa distinta di gara. Il rappresentante della Procura Federale rilevato che il Sig. Esposito Rosario nato il 21/01/2004 non ha alla gara in contestazione chiedeva il proscioglimento di tutti i deferiti. Il collegio prende atto che i fatti oggetto del deferimento non sono accaduti in quanto il calciatore Esposito Rosario nato il 24/01/2004 non ha partecipato alla gara oggetto di contestazione come riconosciuto dalla stessa Procura Federale che ha chiesto il proscioglimento di tutti i deferiti. P.Q.M Il Tribunale Sportivo Territoriale della Campania DELIBERA Il proscioglimento del calciatore Esposito Rosario nato il 21/01/2004 e di conseguenza anche di tutti gli altri deferiti,Sigg. Di Falco Giuseppe e Bosso Michele, nonché della ASD Calcio Caivano .
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it