COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 06 Ottobre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO: PROMOZIONE GARA: GALAZIA 1997 / REAL SAN NICOLA CALCIO del 10/09/2016 Riunione del 03/10/2016 Reclamo presentato dalla società: ASD GALAZIA 1997

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 06 Ottobre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO: PROMOZIONE GARA: GALAZIA 1997 / REAL SAN NICOLA CALCIO del 10/09/2016 Riunione del 03/10/2016 Reclamo presentato dalla società: ASD GALAZIA 1997 La Corte Sportiva di Appello Territoriale visti gli atti ufficiali, letto il ricorso, rileva il reclamo. Invero, è fondato limitatamente alla sanzione. Infatti con il reclamo la società ASD Galazia 1997 in parte ha contestato il merito della decisione del G.S. deducendo che il calciatore Picozzi Valentino avrebbe tentato di evitare l’avversario e quindi non avrebbe colpito de liberamente il calciatore avversario. Di contro il referto arbitrale, riferisce senza ombra di dubbio la condotta violenta del Picozzi. Per tanto in considerazione che il referto arbitrale è atto di fonte privilegiata e che alcun riscontro documentale riverso è stato fornito dalla società ASD Galazia 1997. P.Q.M. DELIBERA DI RITENERE RESPONSABILE DELLA CONDOTTA VIOLENTA IL PICOZZI E RITIENE DI RIDURRE LA SANZIONE A 4 GARE EFFETTIVE IN CONSIDERAZIONE CHE LO STESSO HA IMMEDIATAMENTE ESEGUITO LA DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DI GARA D’ ESPULSIONE .
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