COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 06 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc. n.436 Proc. 8707/489 pf 15-16/AA/ac DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico: Del Presidente Sig. Antonio Frangiosa per violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 10 comma 2,art. 43 commi 1 e 6, art. 39 NOIF. Del calciatore Giovanni Filipelli per violazione dell’Art. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli art. 10 comma 2 C.G.S., art. 39 e 43 commi 1 e 6 del NOIF. Del dirigente accompagnatore Claudio Conti per violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in riferimento all’art. 61 commi 1 e 5 e agli art. 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF; nonché della società ASD Club Ponte 98 ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS. GARA: Asd Audax Cervinara 1935 / Asd Club Ponte 98 del 26/10/2016 (Campionato Regionale attività mista).

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 06 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc. n.436 Proc. 8707/489 pf 15-16/AA/ac DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico: Del Presidente Sig. Antonio Frangiosa per violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 10 comma 2,art. 43 commi 1 e 6, art. 39 NOIF. Del calciatore Giovanni Filipelli per violazione dell’Art. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli art. 10 comma 2 C.G.S., art. 39 e 43 commi 1 e 6 del NOIF. Del dirigente accompagnatore Claudio Conti per violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in riferimento all’art. 61 commi 1 e 5 e agli art. 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF; nonché della società ASD Club Ponte 98 ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS. GARA: Asd Audax Cervinara 1935 / Asd Club Ponte 98 del 26/10/2016 (Campionato Regionale attività mista). La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in distinta erano regolarmente tesserato. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Per i deferiti Presidente e Dirigente accompagnatore della suindicata società era presente il difensore il quale ha dedotto in via preliminare l’estinzione provvedimento ex art. 34 bis C.G.S. In via subordinata ha chiesto il proscioglimento dei deferiti e invia ulteriormente subordinata ha chiesto la riduzione della pena al minimo edittale. All’udienza di discussione, il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Giovanni Filippeli 3 gare di squalifica; per il presidente ed il dirigente Antonio Frangiosa e Claudio Conti anni 1 (uno) mesi 6 di inibizione ciascuno e per la società Asd Club Ponte 98, 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 24/02/2016. Ad ogni buon conto questo Tribunale rileva che non si verta nell’ipotesi di estinzione in quanto l’eccezione di estinzione del procedimento e dell’azione disciplinare non si è verificata poiché i termini indicati negli articoli sopra richiamati devono ritenersi ordinatori e non perentori (in tal senso Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare comunicato Ufficiale 2/TNF 2016/2017). Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. Asd Club Ponte 98 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoga fattispecie pervenuto all’attenzione di questo Tribunale induce, per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato, ad un trattamento sanzionatorio più severo, seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Giovanni Filippeli 3 giornate effettive di squalifica; al sig. Antonio Frangiosa (Presidente) ed al sig. Claudio Conti (dirigente) 8 MESI di inibizione per ciascuno, ed alla società Asd Culb Ponte 98, l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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