COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 06 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc. n. 481. Proc: 838/812pf15-16/SP/gb Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico di: Russo Gaetano.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 06 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc. n. 481. Proc: 838/812pf15-16/SP/gb Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico di: Russo Gaetano. Pregiudizionalmente questo Tribunale conferma la propria giurisdizione. Invero, come lo stesso Sig. Russo espone con sua nota del 28/09/2016 egli è socio lavoratore della società GI.CA. COOP. Gestione impianti Calcio e che quest’ultima ha rapporti contrattualizzati con il C.R. Campania per la fornitura di servizi di vigilanza, custodia, pulizia, ed ordinaria manutenzione di alcuni impianti sportivi gestiti dal C.R. stesso. Tra questi, vi è l’impianto Sportivo Ottorino Barassi di Secondigliano, di proprietà della Federcalcio. L’art. 1 bis comma 5 C.G.S. dispone che “ sono tenuti all’osservanza del C.G.S. ,coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società, o comunque rilevante per l’ordinamento Federale”. Fattispecie, che ad avviso di questo collegio vi entra palesemente nel caso in questione, tenuto conto, che, quale lavoratore il Russo (tra l’altro addetto all’impianto Barassi di Secondigliano) svolgeva un‘attività di rilevanza per la F.I.G.C., prestando la propria opera prevista dal contratto citato. D’altro canto la circostanza indicata dallo stesso deferito, secondo il quale, proprio in virtù del rapporto in essere tra il Comitato e la GI.CA. Coop sussiste l’obbligo solidale a carico della F.I.G.C. Campania al pagamento dei dovuti retributivi vantati dai dipendenti della cooperativa, conferma per “tabulas” la sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale. Nel merito, i fatti contestati risultano ampiamente provati dalle dichiarazioni rese dai soggetti ascoltati dalla Procura, che appaiono esaurienti. Emerge da essi la piena prova della violazione dell’art. 1 bis C.G.S. e conseguentemente la richiesta della Procura di anni 3 di inibizione memo accoglimento. P.Q.M. Il Tribunale Federale applica la seguente sanzione, ex art. 19 comma 1, lettera h DELIBERA Per il Sig. Russo Gaetano, la sanzione della inibizione per anni tre (3) in seno alla F.I.G.C.
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