COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 06 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc.488 Proc. 001338/1036pf 15 16/av/vg – del 28.07.2016 Cat. Eccellenza DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: la Società A.S.D. Mondragone per violazione dell’articolo 4 commi 1 e 2. Gara Asd Mondragone/ Ardor Casalnuovo del 05/03/2016

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 06 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc.488 Proc. 001338/1036pf 15 16/av/vg – del 28.07.2016 Cat. Eccellenza DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: la Società A.S.D. Mondragone per violazione dell’articolo 4 commi 1 e 2. Gara Asd Mondragone/ Ardor Casalnuovo del 05/03/2016 Ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito questo Tribunale Federale Territoriale la società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. All’udienza di discussione del 03/10/2016 il Rappresentante della Procura Federale insisteva per euro 600,00 di ammenda alla società Asd Mondragone. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 28/03/2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA Di applicare alla soc. Asd Mondragone, l’ammenda di euro 300,00. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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