COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 06 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc.473 Proc. 923/1172pf 15 16 – del 20.07.2016 Cat. Prima Categoria DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Di Meo Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente A.S.Volturara Terminio; Sig. Savarese Francesco, calciatore (per aver disputato, in posizione irregolare la gara Taurano / Volturara Terminio del 21.03.2015. (Campionato 1^ catg.) Sig. Preta Carmine, dirigente accompagnatore della Società A.S. Volturara Terminio, la Società A.S. Volturara Terminio.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 06 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc.473 Proc. 923/1172pf 15 16 – del 20.07.2016 Cat. Prima Categoria DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Di Meo Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente A.S.Volturara Terminio; Sig. Savarese Francesco, calciatore (per aver disputato, in posizione irregolare la gara Taurano / Volturara Terminio del 21.03.2015. (Campionato 1^ catg.) Sig. Preta Carmine, dirigente accompagnatore della Società A.S. Volturara Terminio, la Società A.S. Volturara Terminio. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nella gara su indicata dalla società A.S. VOLTURARA TERMINIO, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Preta Carmine con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in distinta era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente sig. Di Meo Giuseppe l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S..Volturara Terminio ed il suo presidente Di Meo Giuseppe non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta innanzi a questo Tribunale del 03/10/2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Savarese Francesco sei (6) giornate di squalifica , per il dirigente Preta Carmine la sanzione di mesi 18 di inibizione, per il Presidente Di Meo Giuseppe la sanzione di mesi 18 di inibizione, e per la società A.S. Volturara Terminio la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. A.S. Volturara Terminio alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Savarese Francesco era stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Savarese Francesco la squalifica per 3 giornate di gara, al dirigente Preta Carmine l’inibizione per mesi 8, al Presidente Di Meo Giuseppe l’inibizione per mesi 8 ed alla società A.S. Volturara Terminio l’ammenda di € 200,00 e punti uno (1) di penalizzazzione. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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