COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 06 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc.474 Proc. 980/1307pf 15 16 – del 20.07.2016 Cat. Giovanissimi Provinciali DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Criseo Paolo, Presidente PGS Michele Magone; Sig. Marinaccio Jacopo Enrico, calciatore (per aver disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento. (Campionato giovanissimi provinciali) Sig. Fontanarosa Massimo, dirigente accompagnatore della Società PGS Michele Magone; la Società PGS MICHELE MAGONE.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 06 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc.474 Proc. 980/1307pf 15 16 – del 20.07.2016 Cat. Giovanissimi Provinciali DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Criseo Paolo, Presidente PGS Michele Magone; Sig. Marinaccio Jacopo Enrico, calciatore (per aver disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento. (Campionato giovanissimi provinciali) Sig. Fontanarosa Massimo, dirigente accompagnatore della Società PGS Michele Magone; la Società PGS MICHELE MAGONE. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nelle gare su indicate dalla società PGS MICHELE MAGONE, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Fontanarosa Massimo con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente sig. Criseo Paolo l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. PGS Michele Magone ed il suo presidente non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna ricevuta il 26/09/2016, è compreso l’attuale Presidente Stasi Emilio. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Marinaccio Iacopo Enrico (6) giornate di squalifica, per il dirigente Fontanarosa Massimo anni uno (1) mesi 9 di inibizione, per il già Presidente Criseo Paolo la sanzione di anni 1 mesi 6 di inibizione, e per la società PGS Michele Magone la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fossero tesserati per la soc.PGS Michele Magone alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Marinaccio Iacopo Enrico è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Marinaccio Iacopo Enrico la squalifica per 2 giornate di gara, al dirigente Fontanarosa Massimo l’inibizione per mesi 8, al già Presidente Criseo Paolo l’inibizione per mesi 8 ed alla società PGS Michele Magone l’ammenda di €100,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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