COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 06 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc.478 Proc. 927/1053pf 15-16 AA/ac/cc – del 20.07.2016 Cat. Giovanissimi Regionali. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Greco Angelo, all’epoca dei fatti Presidente A.S.D. INDOMITA ; I calciatori: Cicchetti Simone e Colombo Angelo (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; Il sig. Coronato Francesco, dirigente della A.S.D. INDOMITA; la Società A.S.D. INDOMITA.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 06 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc.478 Proc. 927/1053pf 15-16 AA/ac/cc – del 20.07.2016 Cat. Giovanissimi Regionali. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Greco Angelo, all’epoca dei fatti Presidente A.S.D. INDOMITA ; I calciatori: Cicchetti Simone e Colombo Angelo (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; Il sig. Coronato Francesco, dirigente della A.S.D. INDOMITA; la Società A.S.D. INDOMITA. La Procura Federale ha rilevato che le parti in epigrafe indicati sono stati impiegati nella gara su indicata dalla società ASD Indomita, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Coronato Francesco con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente Sig. Greco Angelo l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. INDOMITA ed il suo presidente Sig. Greco Angelo non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna ricevuta il 26/09/2016, è compreso Bertoni Giuseppe, attuale Presidente della Società Indomita. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Cicchetti Simone e Colombo Angelo (2) giornate di squalifica ciascuno, per il dirigente Coronato Francesco anni uno (1) di inibizione, per il già Presidente Greco Angelo la sanzione di anni 1 di inibizione, e per la società ASD Indomita la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che ii calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. ASD Indomita alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori Cicchetti Simone e Colombo Angelo sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non sono stati sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Cicchetti Simone e Colombo Angelo la squalifica per 1 giornata di gara ciascuno, al dirigente Coronato Francesco l’inibizione per mesi 6, al già Presidente Greco Angelo l’inibizione per mesi 6 ed alla società ASD Indomita l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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