COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 13 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Domenico Rendina, Presidente della società A.S.D. Azzurra Napoli (ora A.S.D Fulgor Sangiorgio; Sig. Vittorio Umberto Girardiello, calciatore (per aver disputato, in posizione irregolare la gara Cimitile / Azzurra Napoli (ora Fulgor Sangiorgio) dell’11.04.2015. (1^ Cat.); il sig. Giovanni Valentino Romano, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Azzurra Napoli (ora Fulgor Sangiorgio); la società A.S.D. Fulgor Sangiorgio (già Azzurra Napoli).

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 13 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Domenico Rendina, Presidente della società A.S.D. Azzurra Napoli (ora A.S.D Fulgor Sangiorgio; Sig. Vittorio Umberto Girardiello, calciatore (per aver disputato, in posizione irregolare la gara Cimitile / Azzurra Napoli (ora Fulgor Sangiorgio) dell’11.04.2015. (1^ Cat.); il sig. Giovanni Valentino Romano, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Azzurra Napoli (ora Fulgor Sangiorgio); la società A.S.D. Fulgor Sangiorgio (già Azzurra Napoli). La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nella gara su indicata dalla società A.S.D. Fulgor Sangiorgio, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui sopra era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Giovanni Valentino Romano con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in distinta erano regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente sig. Domenico Rendina l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Fulgor Sangiorgio ed il suo presidente Domenico Rendina facevano pervenire memorie difensive Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 10/10/2016. Con memoria difensiva la Società Fulgor Sangiorgio ha confermato la fusione con la Società Azzurra Napoli. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Vittorio Umberto Girardiello (3) giornate di squalifica, per il dirigente Giovanni Valentino Romano anni uno (1) mesi 6 di inibizione, per il Presidente Domenico Rendina la sanzione di anni uno (1) mesi 6 di inibizione, e per la società Asd Fulgor Sangiorgio la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. Azzurra Calcio alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Girardiello Vittorio Umberto è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Vittorio Umberto Girardiello la squalifica per 3 giornate di gara, al dirigente Giovanni Vittorio Romano l’inibizione per mesi 8, al Presidente Rendina Domenico l’inibizione per mesi 8 e alla società Asd Fulgor Sangiorgio l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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