COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 13 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo : 492 Proc. 1493/1052pf 15-16 AA/ac/cf – del 2.08.2016 (Campionato di Prima categoria). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Ragosta Giuseppe, Presidente (all’epoca dei fatti) Società Diaz Ottaviano; I calciatori: Aprile Vito e Ragosta Nicola (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; il sig. Rega Fiorentino, dirigente della società Diaz Ottaviano; la Società Diaz Ottaviano.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 13 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo : 492 Proc. 1493/1052pf 15-16 AA/ac/cf – del 2.08.2016 (Campionato di Prima categoria). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Ragosta Giuseppe, Presidente (all’epoca dei fatti) Società Diaz Ottaviano; I calciatori: Aprile Vito e Ragosta Nicola (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; il sig. Rega Fiorentino, dirigente della società Diaz Ottaviano; la Società Diaz Ottaviano. La Procura Federale ha rilevato che le parti in epigrafe indicati sono stati impiegati nella gara su indicata dalla società Diaz Ottaviano, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Rega Fiorentino con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e Presidente Sig. Ragosta Giuseppe l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. Diaz Ottaviano ed il suo presidente Sig. Ragosta Giuseppe non facevano pervenire memorie difensive. La Soc. Diaz Ottaviano ed il suo presidente Sig. Ragosta Giuseppe non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 10/10/2016. Oggi è presente solo il Sig. Aprile Vito che ammette l’addebito. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Aprile Vito e Ragosta Nicola (2) giornate di squalifica ciascuno, per il dirigente Rega Fiorentino anni uno (1) mesi 6 di inibizione, per il Presidente Ragosta Giuseppe la sanzione di anni uno (1) mesi 6 di inibizione, e per la società A.c.d. Diaz Ottaviano la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. A.c.d. Diaz Ottaviano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori Aprile Vito e Ragosta Nicola sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Aprile Vito e Ragosta Nicola la squalifica per 2 (due) giornate di gara ciascuno; al dirigente Rega Fiorentino l’inibizione per mesi 8 (otto), al Presidente Ragosta Giuseppe l’inibizione per mesi 8 (otto) ed alla società l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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