COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 13 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 495/15-16/PF Prot. 1516/1304pf 15-16/AA/ac/cc del 02/08/2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico : Del Presidente De Stefano Giuseppe; del calciatore Bruzzese Daniele, del dirigente accompagnatore Calandrelli Giuseppe, per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF (nonché dell’art 1 bis CGS in relazione agli artt. 61, 39 e 43 NOIF quanto al dirigente) nonché della società ASD Nuova Real Afragolese ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS per la gara: del 24/01/2015 Nuova Real Afragolese / Mariano Keller (Campionato Regionale Allievi C.R. Campania S.S. 2014/2015).

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 13 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 495/15-16/PF Prot. 1516/1304pf 15-16/AA/ac/cc del 02/08/2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico : Del Presidente De Stefano Giuseppe; del calciatore Bruzzese Daniele, del dirigente accompagnatore Calandrelli Giuseppe, per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF (nonché dell’art 1 bis CGS in relazione agli artt. 61, 39 e 43 NOIF quanto al dirigente) nonché della società ASD Nuova Real Afragolese ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS per la gara: del 24/01/2015 Nuova Real Afragolese / Mariano Keller (Campionato Regionale Allievi C.R. Campania S.S. 2014/2015). All’udienza del 10.10.2016 il Difensore munito delle procure speciali di tutti i pervenuti chiedevano di patteggiare le sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS e segnatamente: per De Stefano Giuseppe, la sanzione finale di 12 mesi di inibizione (s.b.: anni 1 e mesi 6, ridotto come sopra per il rito); per Bruzzese Daniele, la sanzione finale della squalifica per n.4 gare (s.b. 6 gare, ridotta come sopra per il rito); per Calandrelli Giuseppe, la sanzione finale di 12 mesi di inibizione (s.b.: anni 1 e mesi 6, ridotto come sopra per il rito);per la società Asd Nuova Real Afragolese la sanzione di Euro 500,00 di ammenda ed 1 punto di penalizzazione ( s.b. Euro 800,00 di ammenda e due punti di penalizzazione ridota come sopra). La Procura Federale, in persona dell’Avv. Biagio Romano, prestava il necessario consenso. Il Tribunale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l’art. 23 CGS APPLICA per De Stefano Giuseppe, la sanzione finale di 12 mesi di inibizione (s.b.: anni 1 e mesi 6, ridotto come sopra per il rito); per Bruzzese Daniele, la sanzione finale della squalifica per n.4 gare (s.b. 6 gare, ridotta come sopra per il rito); per Calandrelli Giuseppe, la sanzione finale di 12 mesi di inibizione (s.b.: anni 1 e mesi 6, ridotto come sopra per il rito);per la società Asd Nuova Real Afragolese la sanzione di Euro 500,00 di ammenda ed 1 punto di penalizzazione (s.b. Euro 800,00 di ammenda e due punti di penalizzazione ridotta come sopra). Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del C.U. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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