COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 13 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO 217 P.F. ti Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, visto il suo atto di contestazione in data 27 giugno 2016, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale Delegato, avv. Antonio Villani, in data 30 marzo 2016, a carico del sig. Quintiero Giovanni, del sig. Visconti Raffaele, della ASD Vibovilla New Stars 2008 e della ASD Nuova San Vito Sapri, per le motivazioni in esso indicate

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 13 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO 217 P.F. ti Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, visto il suo atto di contestazione in data 27 giugno 2016, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale Delegato, avv. Antonio Villani, in data 30 marzo 2016, a carico del sig. Quintiero Giovanni, del sig. Visconti Raffaele, della ASD Vibovilla New Stars 2008 e della ASD Nuova San Vito Sapri, per le motivazioni in esso indicate, OSSERVA Alla riunione del 21 luglio 2016 era presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Biagio Romano, che la ha rappresentata in udienza. Erano assenti i deferiti, i quali non hanno fatto pervenire memorie; soltanto il sig. Visconti ha inviato, senza alcuna nota a corredo, missiva datata 26.11.2014, all’epoca inviata all’attenzione del Giudice Sportivo Territoriale. Nella medesima riunione, il rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto mesi due di inibizione per il sig. Visconti Raffaele, per il sig. Quintiero Giovanni 12 giornate di squalifica, per ASD Vibovilla New Stars 2008 e per ASD Nuova San Vito Sapri euro mille/00 di ammenda ciascuno. Il deferimento Con l’atto introduttivo del giudizio, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale TerritorialeIl sig. Quintiero Giovanni, calciatore tesserato prima per la società ASD Nuova San Vito Sapri e successivamente per la società ASD Vibovilla New Stars 2008, per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 3, nonché dell’art. 3 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 40 NOIF, “per violazione dei principi lealtà, correttezza e probità, per aver lo stesso conseguito il doppio tesseramento presso le società ASD Nuova San Vito Sapri e ASD Vibovilla New Stars 2008, grazie all’uso deliberatamente non corretto delle proprie generalità e per non essersi presentato, sebbene regolarmente convocato per l’audizione, innanzi al collaboratore della Procura Federale”, Il sig. Visconti Raffaele, dirigente ASD Nuova San Vito Sapri, per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 3, nonché dell’art. 3 comma 1 del CGS, “per non essersi presentato, sebbene regolarmente convocato per l’audizione, innanzi al collaboratore della Procura Federale”,La società ASD Nuova San Vito Sapri, per la violazione dell’art. 4 comma 2 del CGS, società “alla quale appartenevano i sigg.ri Quintiero Giovanni e Visconti Raffaele al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata…”, La società ASD Vibovilla New Stars 2008, per la violazione dell’art. 4 comma 2 del CGS, società “alla quale apparteneva il sig. Quintiero Giovanni al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata…”.I fatti Il giorno 15 novembre 2014, si svolse la gara, valida per il campionato di 2a Categoria Girone N, Vibovilla New Stars 2008/Nuova San Vito Sapri, terminata con il risultato di 1-2. In data 20.11.2015, la ASD Vibovilla New Stars 2008 fece pervenire presso il Comitato Regionale Campania LND ricorso, per posizione irregolare, indirizzato al Giudice Sportivo Territoriale, con richiesta di dare gara persa alla Nuova San Vito Sapri, rappresentando che il calciatore Quintiero Giovanni, nato il 27.4.1993, n. matricola 2394553, schierato da quest’ultima società nella gara citata, non esisteva, laddove l’unico calciatore rispondente a tale nominativo e a tale data di nascita era un ex tesserato della Vibovilla New Stars 2008, dalla stessa svincolato e al momento libero da vincolo. Tale ricorso veniva respinto dal GST (con decisione pubblicata sul C.U. LND C.R. Campania n. 86 del 5.3.2015, pg. 1773), in quanto il calciatore, pur indicato in distinta, non aveva preso parte alla gara. La Vibovilla Sapri proponeva impugnazione alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, la quale nel rigettare il reclamo (con decisione pubblicata sul C.U. LND C.R. Campania n. 26 del 25.9.2015, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti di competenza, stante il sospetto di doppio tesseramento del calciatore de quo. All’esito della sua indagine, la Procura Federale procedeva al deferimento di cui oggi si discute. Dagli atti del giudizio, emerge che il sig. Quintiero Giovanni, nato a Maratea il 27.4.1993, c.f. QNTGNN93D27E919N, già tesserato (n. matricola 5166270) per la ASD Vibovilla New Stars 2008, fu dalla stessa svincolato nel mese di luglio del 2013. Dal 26.10.2013, risulta tesserato per la ASD Nuova San Vito Sapri (n. matricola 2394553) il calciatore Quintiero Giovanni, nato a Sapri il 27.4.1993, c.f. QNTGNN93D27I422Q. La società Vibovilla New Stars 2008 ha sempre sostenuto che, in realtà, questo secondo calciatore (nato a Sapri) non esiste, trattandosi di un falso ed errato tesseramento. Tale affermazione è supportata anche da Informazione anagrafica telematica, in atti, di non presenza del nominativo in Anagrafe Tributaria. In atti, si rinviene anche nota, di non felicissima esposizione, datata 26.11.2014, della ASD Nuova San Vito Sapri, a firma del vice presidente sig. Visconti Raffaele, nella quale lo stesso rappresenta che gli apparenti due calciatori con il nome Quintiero Giovanni sono in realtà la stessa persona ed aggiunge: “Per quanto al momento dell’aggiornamento di posizione al nostro sistema ci dava e ci dà tuttora Maratea in provincia di Matera,…Visto che al momento della registrazione non riconosceva il suddetto sono stati inseriti nuovi dati come riferitomi, creando un nuovo tesserato con un nuovo numero di codice”. Quanto riportato induce a ritenere che, quindi, al momento del tesseramento del Quintiero per la società Nuova San Vito Sapri, fu perpetrato il grave errore di indicazione delle generalità del calciatore. Deve aggiungersi che, in sede di audizione, il collaboratore della Procura ha anche chiesto espressamente al sig. Pecorella Gianluca, presidente della ASD Vibovilla New Stars 2008, se il Quintiero Giovanni, già tesserato per la ASD Vibovilla New Stars 2008 negli anni addietro, fosse la stessa persona schierata dalla società Nuova San Vito Sapri nella gara del 15.11.2014. Ma, almeno nel verbale di audizione stesso, non si rinviene risposta, né affermativa né negativa, anche se, per come si sviluppa il colloquio, si deduce che il sig. Pecorella sostenesse la sussistenza di una unica effettiva identità. D’altro canto, se così non fosse stato, se cioè la persona utilizzata il 15.11.2014 e tesserata sotto falsa identità fosse stata diversa dal Quintiero, la Procura, presumibilmente, avrebbe indagato e deferito soltanto la Nuova San Vito Sapri (per aver tesserato un calciatore, di ignota identità, con false generalità); oppure, permanendo incertezza, la stessa Procura avrebbe verificato presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania LND la corrispondenza o meno delle fotografie e delle fotocopie dei documenti di riconoscimento allegati alle richieste di emissione delle tessere n. 5166270 (Vibovilla New Stars 2008) e n. 2394553 (Nuova san Vito Sapri). Il fatto che queste attività di indagine non siano state poste in essere costituisce ulteriore indizio della esistenza di un solo calciatore Quintiero. Dagli atti si rileva pure che a), in data 27.11.2014, la ASD Vibovilla New Stars 2008 tesserò di nuovo il sig. Quintiero Giovanni, nato a Maratea il 27.4.1993, c.f. QNTGNN93D27E919N, già tesserato (n. matricola 5166270) dalla stessa e svincolato nel mese di luglio del 2013, b) la ASD Nuova San Vito Sapri svincolò in data 12.12.2014 il calciatore (n. matricola 2394553) Quintiero Giovanni, nato a Sapri il 27.4.1993, c.f. QNTGNN93D27I422Q, dalla stessa tesserato il 26.10.2013. In estrema sintesi di quanto precede, nel presente giudizio, è stato accertato che il sig. Quintiero Giovanni, nato a Maratea il 27.4.1993, c.f. QNTGNN93D27E919N, già tesserato (n. matricola 5166270) per la ASD Vibovilla New Stars 2008, fu dalla stessa svincolato nel mese di luglio del 2013. Successivamente, con decorrenza 26.10.2013, fu tesserato dalla ASD Nuova San Vito Sapri con diverse ed errate generalità, venendone svincolato (sempre con queste errate generalità) in data 12.12.2014. Prima di tale data, però, lo stesso era stato di nuovo tesserato (con l’indicazione corretta delle generalità) dalla ASD Vibovilla New Stars 2008, in data 27.11.2014. A tal riguardo, non può non evidenziarsi che appare singolare che la ASD Vibovilla New Stars 2008 il 19/20 novembre 2014 denunci un falso tesseramento ed una settimana dopo, il 27 novembre, tesseri di nuovo il Quintiero, non riferendo peraltro tale circostanza in sede di reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale contro la decisione del GST sopra riportata. Forse tale domanda la Procura avrebbe potuto porre al sig. Pecorella, presidente della Vibovilla New Stars 2008, in sede di audizione. Ma tant’è. Né risulta agevole comprendere le ragioni per le quali la Nuova San Vito Sapri, se non per incomprensibile negligente superficialità, si sia inventata una nuova identità per un calciatore svincolato e quindi libero. Motivazioni Ad avviso del Collegio, come sopra esposto, risulta accertata la esistenza di un doppio tesseramento per il sig. Quintiero. A tale conclusione, oltre che sulla base delle considerazioni di cui sopra, si perviene alla luce della nota a firma del sig. Visconti (nella qualità di vice presidente della Nuova San Vito Sapri) e della mancanza di affermazioni in contrario senso da parte del sig. Pecorella, presidente della Vibovilla New Stars 2008, tenuto presente anche che i deferiti non hanno, in alcun modo, fornito elementi di diverso tenore. Per completezza, deve evidenziarsi che, se così è e se la ricostruzione dei fatti sopra riportata è esatta, ad avviso del Collegio, forse sarebbe stato ipotizzabile un approfondimento finalizzato a verificare la sussistenza o meno anche di una eventuale responsabilità diretta in capo alle due società, le quali, però, sono state deferite soltanto per responsabilità oggettiva. Pertanto, il Tribunale formulerà la propria decisione nei limiti delineati nell’atto di deferimento. Risulta altresì, per tabulas, la mancata presentazione del sig. Quintiero e del sig. Visconti innanzi al collaboratore della Procura Federale, sebbene regolarmente convocati. Per tutto quanto precede, il deferimento è fondato e vanno accolte le richieste formulate dalla Procura Federale, le quali risultano congrue ed adeguate rispetto alle infrazioni commesse. PQM DELIBERA Infliggere al sig. Visconti Raffaele mesi due di inibizione, al sig. Quintiero Giovanni 12 giornate di squalifica, alla ASD Vibovilla New Stars 2008 euro mille/00 di ammenda e alla ASD Nuova San Vito Sapri euro mille/00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.
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