COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 20 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc. 482 Proc. 990/970 pf 15-16 AA/mg – del 30.05.2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Alessandro Di Cerbo Mattei, (all’epoca dei fatti) Presidente della società Asd Scuola Calcio Valle Titernina; e la Società Asd Scuola Calcio Valle Titernina.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 20 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc. 482 Proc. 990/970 pf 15-16 AA/mg – del 30.05.2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Alessandro Di Cerbo Mattei, (all’epoca dei fatti) Presidente della società Asd Scuola Calcio Valle Titernina; e la Società Asd Scuola Calcio Valle Titernina. È presente per il Presidente Alessandro Di Cerbo e la Società Asd Scuola Calcio Valle Titernina l’Avv. Eugenio Zuzzolo. L’Avv. Zuzzolo preliminarmente chiede procedersi ai sensi dell’Art. 23 C.G.S.. E’ altresì presente, la Procura Federale nella persona dell’Avv. Alfredo Sorbo. L’Avv. Zuzzolo chiede nell’interesse dei propri assistiti, l’applicazione della seguente sanzione: Per Alessandro Di Cerbo Mattei pena finale mesi due di inibizione, così determinata, pena base mesi tre di inibizione ridotta di un terzo a mesi due, per la Società Asd Scuola Calcio Valle Titernina euro 400,00 di ammenda,pena così determinata: pena base euro 600,00 di ammenda ridotta di un terzo euro 400,00 di ammenda. La Procura presta il proprio consenso per la pena finale per Alessandro Di Cerbo Mattia mesi due di inibizione e per la Società ASD Scuola Calcio Valle Titernina euro 400,0 di ammenda. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA Per Alessandro Di Cerbo, mesi due di inibizione; per la Società Asd S.C. Valle Titernina euro 400,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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