COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 20 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc. 487 Componenti: Proc. 2745/1116pf 15-16 AA/cc/ del 16.09.2016 (Campionato di Terza Categoria). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Di Masi Angelo, Presidente (all’epoca dei fatti) della Società A.C.D. Caposele; I calciatori: Proietto Gerardo e Cibellis Luca (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento;il sig. Ceres Donato, dirigente accompagnatore della società A.C.D. Caposele; il sig. Corona Salvatore, dirigente accompagnatore della società A.C.D. Caposele; la Società A.C.D. Caposele.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 20 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc. 487 Componenti: Proc. 2745/1116pf 15-16 AA/cc/ del 16.09.2016 (Campionato di Terza Categoria). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Di Masi Angelo, Presidente (all’epoca dei fatti) della Società A.C.D. Caposele; I calciatori: Proietto Gerardo e Cibellis Luca (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento;il sig. Ceres Donato, dirigente accompagnatore della società A.C.D. Caposele; il sig. Corona Salvatore, dirigente accompagnatore della società A.C.D. Caposele; la Società A.C.D. Caposele. La Procura Federale ha rilevato che le parti in epigrafe indicati sono stati impiegati nella gara su indicata dalla società A.C.D. Caposele, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Ceres Donato e Corona Salvatore con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico dei predetti accompagnatori ufficiali e del Presidente Sig. Di Masi Angelo l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.C.D. Caposele ed il suo presidente Sig. Di Masi Angelo non facevano pervenire memorie difensive.. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 17/102016. Assenti tutti i deferiti. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Proietto Gerardo e Cibellis Luca 3 giornate di squalifica ciascuno, per i dirigenti Ceres Donato e Corona Salvatore 1 (uno) mesi 6 di inibizione, per il Presidente Di Masi Angelo la sanzione di anni 1 mesi 6 di inibizione, e per la società A.C.D. Caposele la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 900,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. A.C.D. Caposele alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori Proietto Gerardo e Cibellis Luca sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Proietto Gerardo e Cibellis Luca la squalifica per 3 giornate di gara ciascuno, ai dirigenti Ceres Donato e Corona Salvatore l’inibizione per mesi 8 ciascuno, al Presidente Di Masi Angelo l’inibizione per mesi 14 (quattordici) ed alla società A.C.D. Caposele l’ammenda di € 400,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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