COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 20 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc. 484 Componenti: Proc. 1354/1329pf 15 16/AA/ac/cc – del 28.07.2016 (Coppa Campania Allievi) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Cardinale Carmine, Presidente della società A.S.D. VALDIANO; Sig. Racamato Rocco, calciatore (per aver disputato, in posizione irregolare la gara Calcio Matese / Valdiano del 14.12.2014. (Coppa Campania Allievi); il sig. Caminiti Giuseppe, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Valdiano; la società A.S.D. Valdiano.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 20 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc. 484 Componenti: Proc. 1354/1329pf 15 16/AA/ac/cc – del 28.07.2016 (Coppa Campania Allievi) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Cardinale Carmine, Presidente della società A.S.D. VALDIANO; Sig. Racamato Rocco, calciatore (per aver disputato, in posizione irregolare la gara Calcio Matese / Valdiano del 14.12.2014. (Coppa Campania Allievi); il sig. Caminiti Giuseppe, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Valdiano; la società A.S.D. Valdiano. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nella gara su indicata dalla società A.S.D. Valdiano, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui sopra era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Caminiti Giuseppe con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente sig. Cardinale Carmine l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Valdiano ed il suo presidente Cardinale Carmine non/facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 17/102016. E’ comparso per tutti i deferiti l’Avv. Morello Marianna, la quale chiede il rigetto dei deferimenti nei confronti dei propri assistiti. In subordine chiede di indire al primo le penalizzazioni richieste. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Racamato Rocco, 3 giornate di squalifica, per il dirigente Caminiti Giuseppe anni 1 (uno) mesi 6 di inibizione, per il Presidente Cardinale Carmine la sanzione di anni 1 mesi 6 di inibizione, e per la società Asd Valdiano la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. Asd Valdiano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Racamato Rocco è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Racamato Rocco la squalifica per 2 giornate di gara, al dirigente Caminiti Giuseppe l’inibizione per mesi 8, al Presidente Cardinale Carmine l’inibizione per mesi 8 ed alla società Asd Valdiano l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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