COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 508 Proc. 3249/40 pf 16-17 AA/ac – del 30.09.2016 Cat. Juniores Calcio a 5 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. De Pippo Antonio, Presidente e Dirigente accompagnatore della società Asd Pol. Pignataro Maggiore; Sig. Massadi Jawhar A. e Capezzuto Vincenzo calciatori della Società Asd Pol. Pignataro Maggiore (per aver disputato in posizione irregolare la gare di cui il deferimento); La Società Asd Pol. Pignataro Maggiore.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 508 Proc. 3249/40 pf 16-17 AA/ac – del 30.09.2016 Cat. Juniores Calcio a 5 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. De Pippo Antonio, Presidente e Dirigente accompagnatore della società Asd Pol. Pignataro Maggiore; Sig. Massadi Jawhar A. e Capezzuto Vincenzo calciatori della Società Asd Pol. Pignataro Maggiore (per aver disputato in posizione irregolare la gare di cui il deferimento); La Società Asd Pol. Pignataro Maggiore. La Procura Federale ha rilevato che le parti in epigrafe indicati hanno impiegati nelle gare della società Asd Pol. Pignataro Maggiore, calciatori non tesserati Massadi Jawhar A. e Capezzuto Vincenzo. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore/Presidente Sig. De Pippo Antonio con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati nelle gare erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore ufficiale ed al Presidente Sig. De Pippo Antonio l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società Asd Pol. Pignataro Maggiore, ed il suo presidente Sig. De Pippo Antonio non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 24/10/2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Massadi Jawhar A. e Capezzuto Vincenzo tre (3) giornate di squalifica ciascuno, per il dirigente/Presidente la sanzione di anni 1 mesi 6 di inibizione, e per la società Asd Pol. Pignataro Maggiore la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. Asd Pol. Pignataro Maggiore alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori Massadi Jawhar A. e Capezzuto Vincenzo sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non era/erano coperti da polizza assicurativa Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoga fattispecie pervenuto all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce, per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo Tribunale Federale, se pur contenuto al di sotto delle richieste della Procura Federale. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Massadi Jawhar A. e Capezzuto Vincenzo la squalifica per 3 giornate di gara ciascuno, al Dirigente/Presidente De Pippo Antonio l’inibizione per mesi 10 ed alla società Asd Pol. Pignataro Maggiore l’ammenda di € 400,00 e punti uno (1) di penalizzazione. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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