COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC.504 Proc. 3028/41 pf 16-17 AA/cc – del 26.09.2016 Cat. Regionali Allievi B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Lerro Francesco, Presidente della Società Asd Teverola 1997; Sig. Verdicchio Carmine, calciatore della Società Asd Teverola 1997 (per aver disputato in posizione irregolare la gara Casertana/Asd Teverola 1997del 10/052015); Sig. Amoroso Vincenzo Dirigente accompagnatore della società Asd Teverola 1997; La Società Asd Teverola 1997.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC.504 Proc. 3028/41 pf 16-17 AA/cc – del 26.09.2016 Cat. Regionali Allievi B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Lerro Francesco, Presidente della Società Asd Teverola 1997; Sig. Verdicchio Carmine, calciatore della Società Asd Teverola 1997 (per aver disputato in posizione irregolare la gara Casertana/Asd Teverola 1997del 10/052015); Sig. Amoroso Vincenzo Dirigente accompagnatore della società Asd Teverola 1997; La Società Asd Teverola 1997. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nella gara su indicata dalla società Asd Teverola 1997, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore Sig. Amoroso Vincenzo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato nella gara era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore ufficiale ed al Presidente Sig. Lerro Francesco l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società Asd Teverola 1997, ed il suo presidente Sig. Lerro Francesco non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 24/10/2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Verdicchio Carmine tre (3) giornate di squalifica, per il dirigente Amoroso Vincenzo anni uno(1) mesi 6 di inibizione, per il Presidente Lerro Francesco la sanzione di anni 1 mesi 6 di inibizione, e per la società Asd Teverola 1997 la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fossero tesserati per la soc. Asd Teverola 1997 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Verdicchio Carmine è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era/erano coperti da polizza assicurativa Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoga fattispecie pervenuto all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce, per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo Tribunale Federale, se pur contenuto al di sotto delle richieste della Procura Federale. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Verdicchio Carmine la squalifica per 3 giornate di gara, al dirigente Amoroso Vincenzo l’inibizione per mesi 8, al Presidente Lerro Francesco l’inibizione per mesi 8 ed alla società Asd Teverola 1997 l’ammenda di € 200,00 oltre ad un punto di penalizzazione. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it