COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 246 Proc. 12510/980pf 13-14/SP/mg – del 23.06.2015 (Regionale Under 17) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Tambaro Nicola, Presidente della Società ASD Villaricca Calcio; Sig. Esposito Raffaele, calciatore della Società Asd Villaricca Calcio (per aver omesso di aver partecipato alla gara Villaricca / Sport Village del 12.04.2014. (Regionale Under 17); Sig. Ciccareli Giuseppe, dirigente accompagnatore della Società Villaricca Calcio; Sig. Parisi Felice, dirigente accompagnatore della Società Asd Sport Village; La società Asd Villaricca Calcio; La società Asd Sport Village.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 246 Proc. 12510/980pf 13-14/SP/mg – del 23.06.2015 (Regionale Under 17) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Tambaro Nicola, Presidente della Società ASD Villaricca Calcio; Sig. Esposito Raffaele, calciatore della Società Asd Villaricca Calcio (per aver omesso di aver partecipato alla gara Villaricca / Sport Village del 12.04.2014. (Regionale Under 17); Sig. Ciccareli Giuseppe, dirigente accompagnatore della Società Villaricca Calcio; Sig. Parisi Felice, dirigente accompagnatore della Società Asd Sport Village; La società Asd Villaricca Calcio; La società Asd Sport Village. La Procura Federale ha rilevato che dalla documentazione acquisita e dalla attività di indagine è emerso che i calciatori indicati nella distinta di gioco della Società Asd Villaricca Calcio in occasione della gara di campionato regionale Under 17 contro la Soc. Sport Village del 12/04/2014 contrassegnati con il numero “1” e con il numero “9” partecipavano alla suddetta gara sotto falso nome. La Procura Federale ha rilevato, altresì, che dalle indagini è emerso che il Sig. Ciccarelli Giuseppe, nella facoltà di dirigente accompagnatore della Soc. Asd Villaricca Calcio, sottoscriveva in occasione della gara innanzi menzionata la distinta di gara, nella quale risultavano inseriti calciatori sotto falso nome. Infine la P.F. per la condotta innanzi specificata deferiva il Sig. Parisi felice, dirigente accompagnatore della Asd Sport Village per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e 3 C.G.S. nonché la Società Asd Villaricca per responsabilità dirette e oggettive ex art. 4 del C.G.S e la Soc. Asd Sport Village per responsabilità oggettive ex art. 4 C.G.S. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 24/10/2016. A tale udienza era presente il Sig. Tambaro Nicola, Presidente della Soc. Asd Villaricca, il quale chiedeva l’assoluzione per non essere responsabile dei fatti ascritti. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Esposito Raffaele sei (6) giornate di squalifica, per il dirigente Ciccarelli Giuseppe mesi 6 di inibizione, per il Presidente Tambaro Nicola la sanzione di mesi 8 di inibizione, per la società Asd Sport Village 300,00 euro di ammenda e per la Società Asd Villaricca Calcio l’ammenda di euro 1.500,00. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori Esposito Raffaele e De Rosa Mario sebbene indicati in distinta non abbiano preso parte effettivamente alla gara ma sostituiti da altri sotto falso nome. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità della gara Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Esposito Raffaele la squalifica per 4 giornate di gara, ai dirigenti Ciccarelli Giuseppe (Soc. Asd Villaricca Calcio) e Parisi Nicola (Soc. Asd Sport Village) l’inibizione per mesi 6, al Presidente Tambaro Nicola l’inibizione per mesi 8, alla società Asd Villaricca Calcio l’ammenda di € 800,00 ed alla Società Asd Sport Village l’ammenda di euro 300,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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