COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC.509 Proc. 3445/22 pf 16-17 AA/ac – del 06.10.2016 Cat. Attività Mista DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Plenzich Domenico, Presidente della Società Asd Sanframondi Calcio; Sig. Di Giacomo Angelo, calciatore della Società Asd Sanframondi Calcio (per aver disputato in posizione irregolare le gare di cui al deferimento); Sigg. Di Muraglia Massimo e Assini Filomeno, Dirigenti accompagnatori della società Asd Sanframondi Calcio; La Società Asd Sanframondi Calcio.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC.509 Proc. 3445/22 pf 16-17 AA/ac – del 06.10.2016 Cat. Attività Mista DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Plenzich Domenico, Presidente della Società Asd Sanframondi Calcio; Sig. Di Giacomo Angelo, calciatore della Società Asd Sanframondi Calcio (per aver disputato in posizione irregolare le gare di cui al deferimento); Sigg. Di Muraglia Massimo e Assini Filomeno, Dirigenti accompagnatori della società Asd Sanframondi Calcio; La Società Asd Sanframondi Calcio. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nella gara su indicata dalla società Asd Sanframondi Calcio, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori Sigg. Di Muraglia Massimo e Assini Filomena con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato nella gara era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore ufficiale ed al Presidente Sig. Plenzich Domenico l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società Asd Sanframondi Calcio ed il suo presidente Sig. Plenzich Domenico non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 24/10/2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Di Giacomo Angelo sei (6) giornate di squalifica, per i dirigenti Di Muraglia Massimo e Assini Filomeno anni uno (1) mesi 6 di inibizione, per il Presidente Plenzich Domenico la sanzione di anni 1 mesi 6 di inibizione, e per la società Asd Sanframondi Calcio la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. Asd Sanframondi Calcio alle date delle gare, 30/11/2015-14/12/2015- 11/01/2016. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Di Giacomo Angelo è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoga fattispecie pervenuto all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce, per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo Tribunale Federale, se pur contenuto al di sotto delle richieste della Procura Federale. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Di Giacomo Angelo la squalifica per 5 giornate di gara, ai dirigenti Di Muraglia Massimo l’inibizione per mesi 12 e Assini Filomeno l’inibizione per mesi 8, al Presidente Plenzich Domenico l’inibizione per mesi 14 ed alla società Asd Sanframondi Calcio l’ammenda di € 500,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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